Legittime le notifiche via Pec nel processo penale

Con sentenza n. 6320 pubblicata il 10.02.2017 la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che è legittima la notifica, effettuata ai sensi dell’art. 299, comma 4 bis, cod. proc. pen. inviata tramite posta elettronica certificata dal difensore dell’imputato a quello della persona offesa.
La Corte parte dall’esegesi dell’art 16, comma 4, D.L. 179/2012 per evidenziare che da tale norma non può trarsi argomento contrario all’ammissibilità della Pec come strumento del procedimento notificatorio laddove il destinatario non sia l’imputato.

Quindi i Giudici della Suprema Corte individuano le norme che consentono ai difensori di effettuare notifiche tramite Pec nel processo penale, norme individuate nell’art.152 c.p.p., che consente al difensore di una parte privata di sostuire la notifica dell’atto con l’invio dello stesso tramite raccomandata, e nell’art. 48 D.Lvo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) come sostituto dall’art. 33 D.Lvo 235/2010 che equipara alla notifica per posta la trasmissione per via telematica di un atto.

D’altro canto, rileva la Corte, il mezzo utilizzato da’ sicurezza da un punto di vista tecnico della ricezione da parte del destinatario e consente a quest’ultimo di poter esercitare i suoi diritti.
Ecco, sul sito della Corte, la MOTIVAZIONE

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Notifica dell’appello al domiciliatario cancellatosi dall’albo: conseguenze.

Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno ritenuto che la notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo, prima della notifica medesima ma dopo il deposito della sentenza, è nulla perchè indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, in quanto ormai privo dello “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo, e che tale nullità – ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., – determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, dovendo farsi rientrare la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, sicchè il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.

È la sentenza n. 3702 del 13.2.2017. Sul sito della Corte si può leggere la MOTIVAZIONE

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Pubblicato il decreto legge sul terremoto 2016 – 2017

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Contenzioso bancario e onere probatorio

La Corte di Cassazione con sentenza n. 500 dell’11 gennaio 2017 ha chiarito il riparto dell’onere probatorio nel contenzioso bancario nei casi in cui il cliente che proponga opposizione a decreto ingiuntivo avanzi anche domanda riconvenzionale.

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Società a partecipazione pubblica: sono soggette a fallimento.

La Prima Sezione Civile della Corte, ha confermato, in continuità con un precedente orientamento, che le società pubbliche, ivi comprese le società cd. in house providing, sono assoggettabili a fallimento.

Trattasi della sentenza n. 3196 del 07/02/2017. Eccone la MOTIVAZIONE sul sito della Corte.

La sentenza richiama i precedenti arresti del 2013 che avevano imboccato questo indirizzo e poi richiama la normativa di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che ha definitivamente chiarito che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

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In caso di assoluzione in appello non serve rinnovare l’istruttoria

La Quarta Sezione Penale della Cassazione ha affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ferma restando la necessità di una motivazione rafforzata.

È la sentenza n. 4222 pubblicata il 30.1.2017 (udienza 20.12.2016). Clicca qui per andare sul sito della Corte e leggere la MOTIVAZIONE

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Sanzioni CdS e competenza del Giudice di Pace

La Sesta Sezione Civile, sottosezione terza, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazione delle norme del codice della strada.

Trattasi dell’ordinanza n. 2567 del 31.1.2017 . Qui la   MOTIVAZIONE sul sito della Cassazione.

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Mutui ante 1996 e usura

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili in relazione al contrasto sorto in ordine alla applicabilità dei criteri fissati dalla l. n. 108 del 1996 per la determinazione degli interessi usurari ai contratti di mutuo ancora pendenti alla data di entrata in vigore della menzionata legge, anche in considerazione degli effetti della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., nella l. n. 24 del 2001).

Quest’ultima norma prevede che: 1. “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

L’ordinanza in questione è la n. 2484 del 31.1.2017 di cui si può leggere la motivazione cliccando qui MOTIVAZIONE (testo presente sul sito della Corte)

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Corte di Cassazione: rassegna penale 2016

Sul sito della Corte di Cassazione a cura dell’Ufficio del Massimario e Ruolo Servizio Penale   il 31.1.2017 é stata pubblicata la rassegna della giurisprudenza delle Sezioni Penali relativa all’anno 2016.

Il lavoro si divide in più parti: la prima parte da pag. 31 a pag. 236 tratta delle riforme più recenti, la seconda parte si occupa delle questioni di diritto sostanziale da pag. 239 a pag. 540 ed, infine, una terza parte da pag. 545 in poi tratta delle questioni di diritto processuale.

Trattasi di una rassegna ragionata che, argomento per argomento, dà conto degli orientamenti delle varie Sezioni sviluppatisi nel corso del 2016.

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Corte di Cassazione: rassegna civile 2016

Anche quest’anno sul sito della Corte di Cassazione a cura dell’Ufficio del Massimario Civile il 31.1.2017 é stata pubblicata la rassegna della giurisprudenza relativa all’anno 2016.

Il lavoro si divide in due volumi: il primo – da pag. 1 a pag. 546 – si occupa del diritto civile sostanziale ed il secondo – da pag. 547 in poi – si occupa del diritto processuale civile.

Trattasi di una rassegna ragionata che argomento per argomento dà conto degli orientamenti delle varie Sezioni sviluppatisi nel corso del 2016.

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Sistemi elettorali di Camera e Senato.

Sistema elettorale della Camera.

La legge elettorale italiana per l’elezione dei deputati del 2015, denominata “Italicum”, e cioè la legge 6 maggio 2015, n. 52, prevedeva in origine un sistema maggioritario a doppio turno con premio di maggioranza, soglia di sbarramento e cento collegi plurinominali con capilista “bloccati”. Essa disciplina l’elezione della sola Camera dei Deputati a decorrere dal 1º luglio 2016, in sostituzione della precedente legge elettorale del 2005, modificata dalla Corte Costituzionale con un giudizio di illegittimità costituzionale nel dicembre 2013 e tuttora in vigore limitatamente all’elezione del Senato.

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Pec e processo penale: sempre meno formalismo!

La Quarta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della validità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata (c.d. Pec ), non è necessario alcun decreto che la autorizzi, né che il giudice faccia riferimento ad essa nell’atto da notificare (Fattispecie in tema di decreto di citazione in giudizio di appello).

Trattasi della sentenza n. 3336/2017 (udienza 22.12.2016 – deposito 23.01.2017).

Il ricorrente ripropone un’eccezione di nullità già proposta in secondo grado e cioè ritiene che il decreto di citazione in appello doveva contenere l’indicazione che la notifica veniva effettuata via Pec, con altresì l’indicazione dell’indirizzo Pec del destinatario della notifica: tali deficienze impedirebbero un valido esercizio del diritto di difesa e concreterebbero una nullità. 

La Corte, nel respingere il relativo motivo di ricorso, compie un’affermazione molto importante e cioè chiarisce che in tema di notifica del decreto di citazione a giudizio l’orientamento che si sta consolidando è quello di non guardare il dato meramente formalistico, ma di verificare l’idoneità a determinare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Orientamento questo che fa da pendant con quello secondo cui l’imputato  che vuole eccepire la nullità assoluta della citazione  o della relativa notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la violazione della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell’atto e fornire gli elementi specifici che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (cfr. Sentenza S.U. N. 119 del 27/10/2004 dep. 2005 Palumbo).

Per chi vuole leggere la motivazione sul sito della Corte può cliccare qui MOTIVAZIONE   e leggere le pagg 17-18-19.

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