Carcere: celle di almeno 3 mq.

La Seconda sezione Penale della Cassazione ha affermato che, ai fini dell’accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, se lo spazio delle celle è inferiore ai tre metri quadrati esiste una forte presunzione di violazione dell’art. 3 della Convenzione  Edu, vincibile solo attraverso la valutazione dell’esistenza di adeguati fattori compensativi che si individuano nella durata della restrizione carceraria, nella misura della libertà di circolazione, nell’offerta di attività da svolgere in spazi ampi fuori dalle celle e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione.
Trattasi della Sentenza n. 11980/2017 ( ud. 10/03/2017 – deposito del 13/03/2017 ).
Sul sito della Corte la MOTIVAZIONE

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/carcere-celle-di-almeno-3-mq/

La motivazione del tribunale della libertà in caso di accoglimento della domanda cautelare già rigettata dal GIP.

La Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che il tribunale della libertà, qualora accolga la domanda cautelare riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del G.i.p., non è gravato dall’onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

È la Sentenza n. 11550 / 2017 (ud. 15/02/2017 – deposito del 09/03/2017). Qui la MOTIVAZIONE presente sul sito della Corte.

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/la-motivazione-del-tribunale-della-liberta-in-caso-di-accoglimento-della-domanda-cautelare-gia-rigettata-dal-gip/

L’informazione alla persona offesa in tema di richieste de libertate

E’ stata pubblicata sul sito della Cassazione la Relazione n. 05/17 Roma dell’ 08 febbraio 2017 intitolata “Relazione di orientamento – Omessa notifica alla persona offesa delle richieste de libertate: le prime pronunce della Corte di Cassazione”.

La relazione da conto delle pronunce intervenute in tema  di oneri informativi introdotti da recenti interventi normativi a favore delle persone offese in occasione del sub-procedimento di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive.

Ecco il testo della relazione

Download (PDF, 181KB)

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/linformazione-alla-persona-offesa-in-tema-di-richieste-de-libertate/

Il dipendente postale è incaricato di pubblico servizio

La Sesta Sezione della Corte di cassazione ha affermato che il dipendente di Poste Italiane S.p.a. che svolga attività di bancoposta afferente alla raccolta di risparmio postale riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio.

È la sentenza  n. 10875 / 2017 (ud. 23/11/2016 – deposito del 06/03/2017) di cui si può leggere la MOTIVAZIONE sul sito della Corte.

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/il-dipendente-postale-e-incaricato-di-pubblico-servizio/

Ricorso per cassazione. L’abnormita’ del numero dei motivi crea genericità del gravame.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che assume carattere di genericità del ricorso per cassazione la sua articolazione in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi d’imputazione e i medesimi punti e questioni oggetto della decisione, così da rendere confusa l’esposizione delle doglianze e difficoltosa l’individuazione delle questioni sottoposte al vaglio della Corte.Trattasi della Sentenza n. 10539/2017 ( ud. 10/02/2017 – deposito del 03/03/2017).

Nel caso di specie il ricorrente aveva articolato ben 79 motivi di ricorso e le difese delle parti civili avevano eccepito che trattavasi della medesime censure svolte in secondo grado e che quindi il ricorso andava dichiarato inammissibile. La Corte accoglie l’eccezione rilevando che la specificità dei motivi si caratterizza per il fatto che deve essere chiara la critica che si vuole svolgere alla sentenza gravata, cosa che non si riscontra laddove si ripetano gli stessi motivi esposti nel secondo grado sia pure con sfumature diverse.

L’inammisibilita deriva altresì, afferma la Corte, anche dall’uso di argomenti ridondanti, con esposizione eccessivamente prolissa e tale da non rendere chiaro il fine dell’atto rendendo difficile individuare le critiche al provvedimento impugnato che si vogliono portare all’attenzione della Corte.

Cliccare qui per leggere la MOTIVAZIONE sul sito della Cassazione.

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/ricorso-per-cassazione-labnormita-del-numero-dei-motivi-crea-genericita-del-gravame/

Favoreggiamento di immigrazione clandestina.

La Prima Sezione ha affermato, in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che non è configurabile l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità in ragione del modesto importo del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito.

È la sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione  n. 9636 ud. 13/05/2016 – deposito del 27/02/2017. Qui la MOTIVAZIONE

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/favoreggiamento-di-immigrazione-clandestina/

Controricorrente e nuovo art.380-bis.1  c.p.c.

Qualora la controversia sia trattata, giusta l’art. 1-bis, comma 2, della l. n. 197 del 2016 (di conversione, con modif., del d.l. n. 168 del 2016), con il rito camerale di cui al comma 1, lett. f), della medesima disposizione, al controricorrente costituitosi tardivamente deve riconoscersi la facoltà di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza – per i quali è prevista la discussione orale – ed altresì dovendosi assicurare una ragionevole durata del processo, per conseguire una tutela giurisdizionale effettiva, in attuazione del principio costituzionale del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

Trattasi dell’Ordinanza n. 4906 del 27/02/2017;leggibile sul sito della Suprema Corte la  MOTIVAZIONE

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/controricorrente-e-nuovo-art-380-bis-1-c-p-c/

Inammissibile l’appello che non contiene motivi specifici.

Le Sezioni unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui anche l’appello – al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

È la sentenza n. 8825/2017 ( ud. 27/10/2016 – deposito del 22/02/2017) . Sul sito della Corte è pubblicata la motivazione .

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/inammissibile-lappello-che-non-contiene-motivi-specifici/

Art 131 bis codice penale e rilevabilità d’ufficio.

La Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è rilevabile d’ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità.

In buona sostanza la Corte ritiene che in linea di principio l’art 131 bis c.p. deve essere comunque considerato in sede di legittimità in quanto introduce una modifica positiva del trattamento punitivo, ma ciò è precluso in quei casi in cui l’imputato non abbia coltivato l’impugnazione del capo di sentenza che non abbia considerato la questione o comunque non applicato l’istituto  (es. il Giudice di primo grado esclude l’applicabilità della norma e poi l’imputato non impugna tale capo della sentenza).

È la sentenza n. 6870 / 2017 (ud. 28/04/2016 – deposito del 14/02/2017). Sul sito della Corte la MOTIVAZIONE

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/art-131-bis-codice-penale-e-rilevabilita-dufficio/

Domande frazionate in più giudizi solo ove c’è interesse specifico del creditore.

La questione scrutinata dalla Suprema Corte è la seguente: “se, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare in unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo e se il frazionamento in giudizi diversi costituisca abuso sanzionabile con l’improponibilità della domanda”.

Nel 2007 la Sezioni Unite con sentenza n. 23726, mutando il precedente orientamento del 2000 (sent n. 108), avevano ritenuto contrario al principio di correttezza il comportamento del creditore che, per sua esclusiva convenienza, avesse deciso di avanzare le richieste scaturenti dal medesimo rapporto in una pluralità di procedimenti. Ciò fu poi ribadito nel 2009 nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26961. In realtà, precisa la Corte, queste pregresse pronunce riguardavano casi di unico credito (ritenuto appunto infrazionabile) e non anche una pluralità di crediti riferiti a un unico rapporto di durata.D’altro canto l’infrazionabilita’ del singolo credito non implica affatto la necessità di agire in un unico processo a tutela di diverso crediti sia pur nascenti da un unico rapporto.

Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno sancito la proponibilità, in separati processi, delle domande afferenti diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad uno stesso rapporto di durata tra le parti, altresì precisando che se quei diritti, oltre a derivare da un rapporto siffatto, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque ‘fondati’ sull’identico fatto costitutivo (sicchè il loro separato accertamento provocherebbe una duplicazione di attività istruttoria e la conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale), le relative domande possono formularsi in separati giudizi solo se il creditore agente risulti avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e che, ove la necessità di un tale interesse e la relativa mancanza non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda rilevarle dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”.

La sentenza in questione è la n. 4090 del 16.02.2017 e sul sito della Corte cliccando qui si può leggere la MOTIVAZIONE

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/domande-frazionate-in-piu-giudizi-solo-ove-ce-interesse-specifico-del-creditore/

Prescrizione in Cassazione e pluralità di reati

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, in caso di ricorso cumulativo avverso una sentenza di condanna relativa a più reati ascritti allo stesso imputato, per i quali sia intervenuta la prescrizione dopo la sentenza di appello, attesa l’autonomia dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione, l’accoglimento di motivi afferenti un capo non consente di dichiarare la prescrizione anche per i distinti ed autonomi capi di imputazione i cui pertinenti motivi di ricorso siano invece giudicati inammissibili.

Trattasi della sentenza n. 6903/2017 ( ud. 27/05/2016 – deposito del 14/02/2017)

Clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Corte

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/prescrizione-in-cassazione-e-pluralita-di-reati/

Misure cautelari alternative agli arresti domiciliari e loro afflittivita’.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6790 pubblicata il 13.02.2017 (udienza del 23.11.2016), ha affermato che, in caso di sostituzione della misura degli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., è legittima l’applicazione cumulativa dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, se le misure congiuntamente applicate non determinano una condizione di maggiore afflittività per l’imputato.

Sul sito della Corte si può leggere (clicca di seguito) la MOTIVAZIONE. 

Nel caso di specie il GIP aveva applicato in sostituzione degli arresti domiciliari le misure alternative, applicate congiuntamente, dell’obbligo di presentazione alla P.G. per tre volte alla settimana e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il provvedimento era stato confermato dal Tribunale del riesame e, quindi, fatto oggetto di ricorso per cassazione.

La Corte risolve il caso ritenendo che l’applicazione congiunta delle due misure non presenta maggior afflittivita’ degli arresti domiciliari. Sotto il profilo del rispetto del principio di legalità e del principio di tassatività delle misure coercitive la Corte sottolinea che l’applicazione congiunta di misure coercitive è legittimo a seguito della legge 16.04.2015 n. 47 che con l’art 3 ha modificato la prima parte del comma 3 dell’art 275 c.p.p. e con l’art. 9 ha modificato il comma 4 dell’art. 299 c.p.p.

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/misure-cautelari-alternative-agli-arresti-domiciliari-e-loro-afflittivita/