Interessi su emolumenti spettanti ai pubblici dipendenti 

Le Sezioni Unite, componendo il corrispondente contrasto e decidendo la relativa questione ritenuta di massima di particolare importanza, hanno sancito che, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei pubblici dipendenti in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge devono calcolarsi sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, come previsto dal d.m. n. 352 del 1998.

E’ la sentenza 14429 del 9.6.2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Cassazione)

Le Sezioni unite della Corte ritengono che non sussistono valide ragioni per le quali il giudice ordinario possa disapplicare la norma speciale rappresentata dall’art. 3, comma 2, del decreto del Ministero del Tesoro del 10 settembre 1998, n. 352, alla cui stregua, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Tra l’altro, occorre tener presente il dato di fondo rappresentato dalla decisione della Consulta che, attraverso la sentenza n. 459 del 2000, ha rimarcato la separazione tra la disciplina pubblicistica e privatistica del rapporto di lavoro nel momento in cui, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 limitatamente alle parole “e privati”, ha mantenuto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i soli dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza.

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/interessi-su-emolumenti-spettanti-ai-pubblici-dipendenti/

Sul diritto di convocare un assemblea sindacale 

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, componendo il corrispondente contrasto, hanno stabilito che il diritto di convocare l’assemblea sindacale di cui all’art. 20 della l. n. 300 del 1970 deve riconoscersi, oltre che alle rappresentanze sindacali unitarie come organo collegiale, anche alle sue singole componenti.

Trattasi della sentenza n 13978 del 6/6/2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Corte).

Continua a leggere

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/sul-diritto-di-convocare-un-assemblea-sindacale/

Pavimento lesionato e art. 1669 c.c.

La Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile con sentenza n 12943 del 23.05.2017 si è pronunciata di nuovo sull’art. 1669 c.c..
Due coniugi dopo aver acquistato un appartamento avevano scoperto con sopralluogo di un tecnico incaricato l’esistenza di gravi difetti consistenti in crepe, avvallamenti della pavimentazione.
Avevano quindi convenuto in giudizio la società venditrice per ottenere il risarcimento pari all’importo necessario per eliminare i vizi. La domanda fu accolta in primo grado con sentenza poi confermata in appello. La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi su ricorso della società venditrice che ritiene inapplicabile l’art. 1669 c.c. non sussitendo i presupposti previsti dalla norma.
La Cassazione ritiene che deficienze costruttive descritte nella sentenza impugnata, ossia: comparsa di lesioni sulle piastrelle, avvallamenti e schiaggiature diffusi sulle piastrelle del pavimento, dovuti ad un evidente cedimento del sottofondo non possono che essere ricomprese nei gravi difetti contemplati dall’art. 1669 cod. civ., posto che hanno un’ovvia incidenza sulla funzionalità ed abitabilità dell’appartamento con conseguente menomazione del godimento dell’immobile. Si tratta all’evidenza di difetti e vizi non di natura essenzialmente estetica, la cui eliminazione comporta, benvero, costi non indifferenti, ma non pregiudica in alcun modo ne’ la stabilità dell’immobile, ne la sua utilizzazione, risultando il pavimento ugualmente praticabile alla stregua di qualsiasi pavimento più o meno usurato e destinato a durare non decenni, ma secoli, senza alcun pericolo per chi ci cammina sopra, ma di vizi “dovuti al cedimento del sottofondo” che , come sostenuto dalla Corte territoriale, riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la sua normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. 
La Suprema Corte poi rileva che la Corte di appello ha ampiamente dato atto della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 1669 cod. per determinare la gravità dei vizi riscontarti. Infatti, come afferma la Corte distrettuale “(….), dalle indagini tecniche espletate risulta che il difetto accertato (crepe, lesioni e cavilli su numerose piastrelle) deve ragionevolmente ricondursi alla particolare tecnica di costruzione del sottofondo (massetto in calcestruzzo alleggerito aerato che pur contemplata tra le soluzioni tecniche ammissibile risulterebbe diversa da quella prevista nel capitolato, tardivamente contestato “sottofondo costituito da materiale sfuso minerale in argilla espansa di dimensione variabile rotondeggiante miscelato con polvere di tufo ed impasto con cemento avente caratteristiche prestazionali senza dubbio migliori nonché alle caratteristiche tecniche delle piastrelle. A fronte di queste esplicite e chiare considerazioni della Corte distrettuale, la ricorrente contrappone delle proprie valutazioni, ma – ritiene la Cassazione- della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in sede di legittimità, né può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative e confutazioni. 

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/pavimento-lesionato-e-art-1669-c-c/

Notifica atti di procedimenti amministrativi sanzionatori: anche per essi si scindono gli effetti tra notificante e notificato.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, decidendo la corrispondente questione ritenuta di massima di particolare importanza, hanno sancito l’applicabilità del principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto anche ove si tratti di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostandovi la loro recettizietà, le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato, e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel menzionato procedimento in caso di mancata comunicazione, entro un certo termine, delle condotte censurate.
È la sentenza n. 12332 del 17.05.2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Cassazione).
Il ricorrente, in riferimento ad un atto della CONSOB di constazione di addebiti in un procedimento sanzionatorio, sostiene che ai fini della tempestività della contestazione occorre far riferimento alla data della ricezione dell’atto da parte dell’incolpato e non a quella della sua spedizione: ciò in quanto la contestazione degli addebiti va qualificata come atto recettizio, indirizzato all’incolpato ed il termine sancito dalla legge può ritenersi utilmente assolto solo quando l’atto è recapitato all’indirizzo del destinatario, così da mettere quest’ultimo in condizione di espletare le proprie difese.

Continua a leggere

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/notifica-atti-di-procedimenti-amministrativi-sanzionatori-anche-per-essi-si-scindono-gli-effetti-tra-notificante-e-notificato/

Osservatorio immobiliare – Rapporto 2017 settore residenziale

Dal sito dell ‘ Agenzia delle Entrate

Rapporto immobiliare – settore residenziale anno 2017

I rapporti immobiliari residenziali sono delle monografie che riportano un’analisi della composizione e delle dinamiche del mercato immobiliare del settore residenziale.
Dall’edizione del 2009 la pubblicazione si compone di due parti.
La prima, di carattere generale, presenta i dati nazionali con approfondimenti per le seguenti macro-aree geografiche: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud ed Isole.
La seconda parte, che completa la pubblicazione, si compone di 14 schede regionali, ciascuna dedicata a una o più regioni, nelle quali sono esaminati i dati delle abitazioni con il dettaglio delle province e dei capoluoghi.

Ecco il link per leggere il rapporto

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.studiodipietro.eu/wp-content/uploads/2017/05/RI_2017_QuadroGenerale_15052017.pdf&hl=it

 

 

 

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/osservatorio-immobiliare-rapporto-2017-settore-residenziale/

Ricettazione e art 131 bis codice penale


La Seconda Sezione Penale della Cassazione ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione anche nel caso in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen.
Trattasi della sentenza n 23418 pubblicata il 12.5.2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Cassazione)
Ecco il ragionamento posto a base della decisione.
L’art. 131 bis cod.pen stabilisce espressamente al primo comma che la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati “per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena”. Il successivo comma quarto della stessa norma aggiunge poi che “ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale”. Dall’analisi delle predette norme risulta pertanto ineludibile che la pena edittale massima dei reati per i quali è applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. è quella di anni cinque sia che essa sia prevista dalla fattispecie incriminatrice sia che essa risulti dalla applicazione di un’attenuante ad effetto speciale. Posto quindi che dall’interpretazione letterale della norma risulta invalicabile il suddetto limite di anni cinque di reclusione, quale pena massima edittale per i reati astrattamente non punibili per particolare tenuità, deve escludersi che il successivo quinto comma abbia voluto introdurre una disciplina derogatoria a quella generale; tale norma infatti, nel prevedere che la disposizione del primo comma, e cioè la non punibilità per tenuità nei limiti di pena indicati, si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o pericolo come circostanza attenuante, non costituisce alcuna eccezione generale al limite di pena ma si limita a prevedere che nei casi di fatti circostanziati lievi, ove la pena sia inferiore ad anni cinque, di tale elemento può tenersi conto due volte. Il riconoscimento quindi di ipotesi c.d. lievi da parte del legislatore (648 cpv c.p., 609 bis ultimo comma c.p., 323 bis c.p.) non determina automaticamente l’applicabilità astratta a tutti i predetti reati della ipotesi di cui all’art. 131 bis cod.pen. ma , soltanto, nei casi in cui per effetto dell’applicazione della circostanza speciale il limite di pena sia inferiore ad anni 5. In tale senso è già intervenuta questa Corte affermando proprio che l’istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di violenza sessuale attenuato dalla minore gravità del fatto. Ed in motivazione, la Corte ha osservato che la pena massima edittale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno di reclusione per la diminuente prevista dall’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen., è ampiamente superiore al limite di cinque anni di reclusione previsto per l’applicazione della speciale causa di non punibilità dall’art. 131-bis, stesso codice. Tale essendo il principio deve escludersi che all’ipotesi di ricettazione attenuata di cui all’art. 2 648 cpv cod.pen. possa applicarsi la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. e ciò in considerazione del limite di pena massima, pari ad anni sei, stabilito da detta norma. 

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/ricettazione-e-art-131-bis-codice-penale/

Procura alle liti: c’è il nome di un avvocato, ma autentica un altro.


Con sentenza n 10648 pubblicata il 2 maggio 2017 (cliccando qui si può leggere la motivazione sul sito della Corte) le Sezioni Unite Civili della Cassazione si sono occupate di un caso particolare.

Il caso era quello di un avvocato che aveva firmato un ricorso per decreto ingiuntivo nella cui epigrafe era indicato come difensore e nel corpo della quale era la procura dallo stesso autenticata, ma nel corpo della procura come difensore incaricato era indicato altro avvocato.

Il cliente non volle pagare il compenso basandosi su tale circostanza e per tale motivo il contenzioso per valutare se tale compenso spetti o meno è giunto fino al terzo grado.

La Corte abbraccia un’interpretazione non formalistica ritenendo che la procura vada interpretata anche da ciò che risulta dall’atto processuale in cui è inserita, avendo peraltro rilevanza ai fini della sua interpretazione anche il comportamento della parte assistita nel corso del relativo processo in cui l’assistito  non aveva mai messo in discussione che il suo difensore fosse l’avvocato che aveva autenticato la firma (pur non risultando il suo nome all’interno della procura). Nella fattispecie la Corte individua dunque un mero errore materiale dando ragione all’ avvocato che effettivamente aveva svolto l’attività processuale.

La sentenza si caratterizza anche per la rivisitazione dell’orientamento che riteneva improcedibile il ricorso per cassazione qualora il ricorrente non avesse prodotto la copia autentica della sentenza con la relata di notifica.

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/procura-alle-liti-ce-il-nome-di-un-avvocato-ma-autentica-un-altro/

Assegno divorzile versato in unica soluzione e diritti pensionistici dell’ex coniuge


La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevato un contrasto sul tema tra la stessa Prima Sezione e la Sezione Lavoro, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione relativa al diritto alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa) in capo al coniuge divorziato, in caso di decesso dell’altro coniuge, nell’ipotesi in cui sia stata stabilita la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio.
Si tratta della ordinanza n 11453 del 10 maggio 2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Corte).

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/assegno-divorzile-versato-in-unica-soluzione-e-diritti-pensionistici-dellex-coniuge/

La Cassazione sull’assegno di divorzio 


Con la cessazione del vincolo matrimoniale al coniuge debole spettava in base alla giurisprudenza finora pacifica un contributo economico volto a far mantenere il medesimo tenore di vita goduto fino a quel momento, assieme all’ex coniuge. 

La Cassazione Prima Sezione Civile con sentenza n 11504 pubblicata il 10.5.2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Corte) ha cambiato l’orientamento evidenziando la natura assistenziale dell’importo dovuto a titolo di assegno. Con il termine assistenziale si vuol far riferimento al dovere più morale che giuridico di far fronte ai soli bisogni primari del coniuge che versi in situazione di debolezza. Tale situazione di debolezza deve coincidere con la mancanza di adeguate e reali risorse per poter far a meno del sostegno economico altrui. Il giudice, pertanto, deve quindi per prima cosa verificare se l’assegno sia realmente dovuto e in caso di esito positivo, può procedere alla quantificazione economica del medesimo, privilegiando sempre una dimensione momentanea di tale misura, fin quando il coniuge bisognoso non si attivi per rendersi autonomo.Difronte alla richiesta di assegno divorzile – che dovrà essere suffragata dall’allegazione e dalla prova della non autosufficienza economica – il Giudice verificherà vari parametri per giudicare se riconoscerlo o meno ed in che misura:

– età del coniuge richiedente l’assegno

–  le condizioni di salute del richiedente

– il titolo di studio

– il contesto socio-ambientale e l’andamento del mercato lavorativo 

– titolarità di beni mobili o immobili 

– durata del matrimonio e del contributo apportato da entrambi nella conduzione della vita familiare.

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/la-cassazione-sullassegno-di-divorzio/

Malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il delitto di malversazione in danno dello Stato, previsto dall’art. 316 bis cod. pen., può concorrere con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis cod. pen.

È la sentenza n 20664 pubblicata il 28 aprile 2017 (link al sito della Corte per leggere la motivazione)

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/malversazione-a-danno-dello-stato-e-truffa-aggravata/

Sospensione feriale dei termini e istanze di ammissione al passivo

Le Sezioni Unite hanno ribadito, estendendo il principio anche alle procedure apertesi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, che, malgrado, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione feriale dei termini, detta sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti da rapporto di lavoro, che, benché da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto degli artt. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e 3 della citata l. n. 742 del 1969 in ragione della materia che ne forma oggetto.

È la sentenza n 10944 del 5.5.2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Corte di Cassazione)

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/sospensione-feriale-dei-termini-e-istanze-di-ammissione-al-passivo/

Modifica modalità visita solo attraverso il Giudice.

La Corte di Cassazione Sezione Sesta Penale con sentenza n. 20801 del 2 maggio 2017 ha stabilito che: “La scrittura privata con la quale i coniugi hanno modificato le modalità di visita del genitore non collocatario deve ritenersi nulla, in quanto le condizioni di separazione stabilite nel decreto di omologazione possono essere modificate solo con un intervento del giudice”. 

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/modifica-modalita-visita-solo-attraverso-il-giudice/