AVVOCATI E’ ORA POSSIBILE LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANCHE CON GLI ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI A CASSA FORENSE

di Giancarlo Renzetti

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L’art. 1 comma 860 della legge 29.12.22 n.197 ha introdotto le modifiche, fortemente richieste dal Consiglio nazionale forense e da Cassa forense, all’art.1 comma 778 della legge 28.12.2015, n. 208 rendendo finalmente possibile compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa forense a titolo di oneri previdenziali.

Il testo ora vigente dell’art. 778 l.208 2015 è il seguente ((Per gli anni dal 2016 al 2022,)) entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui ((e, a decorrere dall’anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui)), i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, ((per i quali non e’ stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,)) sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali ((…)) mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))

Tale modifica, che ha comportato l’aumento del fondo per la compensazione da 10 a 40 milioni, consentirà sia di ridurre i tempi di pagamento dell’attività professionale sia di snellire l’attività degli uffici giudiziari, esentati dai passaggi per il pagamento effettivo.

A costi invariati la Pubblica Amministrazione potrà provvedere all’effettivo pagamento con una riduzione dei tempi di pagamento anche di due anni. Veniamo ora ad esaminare come funzionerà in concreto tale possibilità di compensazione che richiederà l’uso del pagamento dei contributi previdenziali mediante F24. Il codice tributo per la compensazione rimane invariato 6868.

Per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, nell’arco temporale che va dal 1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, gli avvocati devono emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.

La procedura per ottenere il pagamento dei diritti, onorari e spese sorti ai sensi degli art. 82 e seguenti TUSG, è invariata sino a quando nel SIAMM lo stato della fattura appare come Lordo Esecutivo.

A questo punto, se non si vuole attendere il pagamento secondo le forme usuali, si può aprire la procedura di compensazione. In tal caso si torna all’ufficio del FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA o Funzionario fa il riconoscimento del professionista o Effettua pre-inserimento nella piattaforma crediti commerciali o Si riceve dal sistema una mail per completare registrazione ed all’esito pervengono credenziali per accedere alla piattaforma o Sistema accoppia all’utente registrato le fatture esigibili o Si autocertifica che i crediti sono stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del d.p.r n. 115 del 2022, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.

La piattaforma elettronica di certificazione gestita dal MEF seleziona i crediti ammessi alla compensazione e:

  1. comunica all’avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione, l’ammissione alla procedura di compensazione. L’importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione e del quale l’avvocato può disporre per la compensazione è pari all’intero importo della fattura, senza che sulle somme dovute venga operata la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto;
  2. trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione;
  3. trasmette al Tribunale, nel corso dell’esercizio e per ciascun avvocato che ha presentato istanza, l’elenco delle fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione sulla piattaforma elettronica di certificazione. Le fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione sono automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti, sia nel sistema della contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici (sistema SICOGE), e ciò al fine di evitare che venga disposto dal Tribunale un doppio pagamento.

I crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione anche in più soluzioni ed in momenti diversi, sempre nei limiti degli importi comunicati dalla piattaforma e trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, pur esistendo un limite temporale relativo alla “scelta per la compensazione”, attualmente 1 marzo- 30 aprile che CNF e Cassa Forense stanno cercando di ampliare, una volta che il credito è stato ammesso alla compensazione, la compensazione può essere effettuata mediante F24 anche in più soluzioni ed in momenti diversi dell’anno.