Le buche e la responsabilità della P.A.: non sempre sussiste.

buche-stradaliLa Corte di Cassazione Sezione Sesta Civile con sentenza n. 4661 pubblicata il 9.3.2015 é tornata sul tema della responsabilità del custode della strada pubblica per danni arrecati alle autovetture dalla presenza di buche sul manto stradale. Nel caso di specie la richiesta del ricorrente che era finito con la propria autovettura in una grossa buca piena d’acqua – e ciò aveva causato la rottura del motore – é stata respinta.

Osserva la Corte: “È appena il caso di ricordare, inoltre, che la più recente giurisprudenza di questa Corte è andata ponendo in evidenza, sul punto in questione,
due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell’evento dannoso e dall’altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta  possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato).
Ma anche in una fattispecie nella quale trovava applicazione l’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, questa Corte ha evidenziato che all’obbligo suddetto «fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa»; sicché, quando <da situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento» (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584; sul concetto di cosa come occasione dell’evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811; v. pure la sentenza 26 maggio 2014, n. 11661)”.

Ecco il link al sito della Corte di Cassazione per leggere la motivazione per intero

Cass. Civ. Sez. VI 4661/2015
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