Negoziazione assistita: seconda parte (la convenzione)

convenzione di negoziazione assistitaIl D.L. 132/2014 convertito con modificazioni con legge n. 162/2014 ha previsto al Capo II (articoli da 2 a 11) l’istituto della negoziazione assistita (clicca qui per vedere il testo ufficiale del D.L. 132/2014 con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
La disciplina della negoziazione assistita sarà efficace decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta il 10.11.2014) e, quindi, sarà efficace dall’8 febbraio 2015.

In un  articolo pubblicato il 6 dicembre 2014 e rinvenibile negli articoli di quel mese  oppure negli archivi “Procedura civile” (https://www.studiodipietro.it/?p=459 ) viene indicato indica in cosa consiste la prima fase del procedimento e cioé l’informativa al cliente e l‘invito alla negoziazione assisitita con anche un fac simile di lettera di invito.
Nel presente articolo si parla della convenzione di negoziazione.
La convenzione é regolata in modo analitico dall’art. 3 del D.L. 132/2014 ed i punti essenziali della disciplina sono i seguenti:
– l’accordo deve essere stipulato con l’assistenza dei rispettivi avvocati che devono anche certificare l’autografia delle firme delle parti;
– la convenzione deve essere in forma scritta a pena di nullità;
– la convenzione deve precisare il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, termine che può andare da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi (salva proroga di trenta giorni su accordo delle parti);
– l’oggetto della controversia non deve riguardare diritti indisponibili né riguardare la materia del lavoro; una disciplina specifica é dettata dall’art. 6 per il caso di convenzione di negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Di seguito risporto un modello di convenzione di negoziazione assistito da me redatto (senza assunzione di responsabilità per l’uso che se ne possa fare). Detto modello é ideato per tutte le controversie tranne quelle finalizzate a risolvere i conflitti matrimoniali.

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