Ancora sullo split payment

In attesa che il MEF emani il decreto attuativo del nuovo istituto introdotto dalla legge di stabilità 2015 sembra affermarsi l ‘orientamento per cui i professionisti con ritenuta d’acconto sono fuori dall’applicazione del meccanismo dello split payment. Lo ha confermato ieri l’Agenzia delle entrate nel corso di un convegno. Lo sottolinea una nota del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti spiegando di aver già ritenuto, come Fondazione, conforme alla ratio della norma l’interpretazione estensiva di quanto disposto dall’art. 17-ter, comma 2, dpr 633/1972 il quale prevede l’esclusione dall’applicazione dello split payment per «i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

Per comodità di chi legge si riporta la norma che introdtto l’istituto in base al quale la P.A. committente trattiene l’IVA dovuta al fornitore e la versa poi direttamente all’Erario.

Per comodità di chi legge si riporta di seguito l’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015):

 

629. Al decreto del Presidente della Repubblica    26 ottobre   1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:

……………………………………………..

b) prima dell’articolo 18 e’ inserito il seguente:
«Art. 17-ter. — (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).

— 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

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