L’istituto del “prospective overruling”: quando è ammissibile.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con una importante sentenza del 12.02.2019 n. 4135 hanno fissato importanti principi in tema di riconoscibilità del cd. overruling cioè quel fenomeno che ricorre quando si registra una svolta inopinata e repentina rispetto ad un precedente diritto vivente consolidato che si risolve in una compromissione del diritto di azione e di difesa di una parte.

L’ordinanza di rimessione riferisce del principio di tutela dell’affidamento nell’ordinamento giuridico, che trova una importante applicazione nell’istituto del prospective overruling, in base al quale una norma è suscettibile di assumere nel tempo contenuti diversi, sia pure entro il limite dei significati resi possibili dalla plurivocità del significante testuale, ma ciò non dovrebbe determinare una lesione dell’affidamento della parte, visto che le norme processuali costituiscono le «regole del gioco» che devono essere stabili e affidabili.

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Le tre massime ricavabili dalla sentenza sono le seguenti.

1) Il rimedio dell’overruling è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi del giudice di legittimità, eventualmente a Sezioni Unite, se connotati dai “caratteri della costanza e ripetizione”, mentre non può essere invocato sulla base di alcune pronunce della giurisprudenza di merito, le quali non sono idonee ad integrare un “diritto vivente” (Corte cost. n. 78 del 2012).

2) L’istituto del “prospective overruling” è utilmente invocabile dalla parte che abbia tenuto una condotta processuale ossequiosa delle forme e dei termini previsti dalla legge processuale, come interpretata dall’indirizzo interpretativo del giudice di legittimità dominante al momento del compimento dell’atto, al fine di evitare le conseguenze processuali negative (decadenze, inammissibilità, improponibilità) cui sarebbe esposta se dovesse soggiacere al sopravvenuto e imprevedibile indirizzo interpretativo di legittimità, mentre non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo orientamento di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un’erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità.

3) La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), non è invocabile in caso di errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate, come quella di non impugnare il lodo per errori di diritto, in presenza di convenzione arbitrale anteriore alla riforma del d.lgs. n. 40 del 2006.

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