Aziende speciali e forma scritta dei contratti.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione con sentenza del 9.8.2018 n. 20684 su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in virtù della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale dall’ente di riferimento, l’azienda stessa, pur appartenendo al sistema con il quale l’amministrazione locale gestisce servizi pubblici aventi finalità sociale e di promozione dello sviluppo delle comunità locali, non può qualificarsi pubblica amministrazione in senso stretto, sicché per i suoi contratti non è imposta la forma scritta “ad substantiam” ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.

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