La motivazione della revoca della messa alla prova

La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, in presenza di una delle ipotesi contemplate dall’art. 168-quater cod. pen., il giudice, al fine di disporre la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen, censurabile in sede di ricorso per cassazione. Con specifico riguardo all’ipotesi di revoca di cui al n. 2 dell’art. 168-quater cod. pen., la Corte ha aggiunto che spetta al giudice del sub-procedimento verificare che la “commissione” del fatto – reato determinante la revoca del beneficio sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una delibazione della serietà dell’accusa compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva, senza che sia necessario attendere la definizione con sentenza irrevocabile dell’autonomo procedimento relativo a detto illecito.

Trattasi della sentenza n. 28826/2018 pubblicata il 21.6.2018.

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