L’efficacia esecutiva della sentenza viene sospesa? La tassa di registro si paga lo stesso.

Il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, costituito, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall’efficacia esecutiva, quanto dall’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.

Lo ha stabilito la Cassazione Sesta Sezione Civile con sentenza n. 12480 del 21 maggio 2018.

Clicca qui per leggerla sul sito della Corte di Cassazione.

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