Danno da fatto illecito: concorrenza con altri indennizzi.

Il danno da fatto illecito va decurtato da ciò che in conseguenza dello stesso fatto il danneggiato riceve aliunde e cioè da un Istituto Pubblico (INAIL o Inps) o da una compagnia di assicurazione.

È quanto emerge da quattro sentenze delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione depositate il 22 maggio 2018.

In particolare per la sentenza n 12565/2018 “II danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.

Per la sentenza n. 12567/2018 “Dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’Inps in conseguenza di quel fatto”.

Per la sentenza n. 12566/2018 ” L’importo della rendita per l’inabilita permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”.

Per la sentenza n. 12564/2018 “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità riconosciuta dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto”.

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