Decorrenza del termine per impugnare per chi notifica la sentenza

La Sez. 2 della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sez U per la risoluzione della questione se il termine breve per impugnare decorre, per la parte notificante, dalla data di consegna della sentenza all’ufficiale giudiziario o da quella, eventualmente successiva, di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

È l’ordinanza n. 10507 del 5.5.2018: clicca qui per leggerla sul sito della Corte di Cassazione .

Nel caso de quo – si legge nella motivazione- secondo la Corte di Appello di Salerno, la notificazione ai fini del decorso del termine breve di impugnazione non può, dal lato di colui che notifica la sentenza, farsi coincidere con il momento della consegna della sentenza all’Ufficiale giudiziario, anche in ragione del diritto di avere la certezza che la notifica (della sentenza) sia andata a buon fine, prima di proporre l’impugnazione stessa, senza dovere, in ogni caso, affrettarsi ad esercitare un’attività processuale che potrebbe rivelarsi inutile e dispendiosa, con il momento in cui l’atto viene consegnato al destinatario.Sicché, secondo la Corte di Salerno ai fini della verifica del rispetto del termine breve per l’impugnazione non dovrebbe tenersi conto del giorno in cui la sentenza è stata consegnata all’Ufficiale Giudiziario, ma di quella in cui la sentenza è stata consegnata al destinatario della notifica.

Secondo il ricorrente, invece, la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare quale dies a quo per il calcolo dei termini utili per impugnare la sentenza del Tribunale il momento in cui la sentenza notificata sia pervenuta al destinatario e non, invece, il momento cui è stata consegnata all’Ufficiale Giudiziario per la notifica. Il ricorrente, in buona sostanza, propone la questione se per il notificante il dies a quo del termine breve di impugnazione coincida con la data di consegna della sentenza all’Ufficiale Giudiziario, ovvero, con quella di perfezionamento della notifica per il destinatario.

Secondo la Sezione Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti di segno opposto. a) Un primo orientamento (almeno in ordine di tempo) risale alla sentenza n. 883 del 2014 che fa leva sulla rilevanza della conoscenza legale della sentenza: “(…) la consegna dell’atto di impugnazione all’ufficiale giudiziario rende certa l’anteriorità della conoscenza della sentenza per l’impugnante, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 2704, ultimo periodo, cod. civ. E, poiché la conoscenza legale della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare, tale decorrenza non può che avere inizio dal momento della suddetta consegna, quale “fatto che stabilisce in modo certo” la conoscenza della sentenza da parte dell’impugnante, secondo la formula del citato art. 2704 cod. civ. (…)”. b) Altro orientamento è stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 9258 del 2015, secondo cui la bilateralità degli effetti della notifica della sentenza per il notificante e per il notificato, implica contestualità degli effetti e quindi decorrenza del termine breve dalla medesima data: “(…) La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fa,pertanto, decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (…).

Per tali motivi la Sezione ha deciso di rimettere gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

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