Processo tributario: documenti nuovi in appello.

La Corte di Cassazione Quinta Sezione Civile con ordinanza n. 5429 del 07/03/2018 ha stabilito che: “Premesso che nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello, consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza di comparizione, l’inosservanza di detto termine può essere sanata ove il documento sia stato già prodotto, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, sicché la documentazione ivi inserita entra automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione”.

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