Le Sezioni unite della Corte di cassazione, hanno affermato che, a seguito della modifica apportata dalla l. 23 giugno 2017, n.103, agli artt.571 e 613 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Trattasi della sentenza n. 8914 del 2018: clicca qui per leggerla sul sito della Corte