Come si deposita in Cassazione la copia della sentenza di cui si è ricevuta la notifica a mezzo pec

Ordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017 della Corte di Cassazione Terza Sezione Civile.

Per la Corte: “Costituisce questione di massima di particolare importanza se, in funzione del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c., di depositare la copia autentica della relazione di notificazione della sentenza impugnata, quando la stessa sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3 bis l. n. 53 del 1994, il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione medesima, debba, in conformità all’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della stessa legge: a) estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente; b) attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate; c) depositare queste ultime nella cancelleria della Corte di Cassazione entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c.

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