Pec e processo penale

In tema di notificazioni ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la ricezione dell’atto tramite posta elettronica certificata da parte del difensore fiduciario che, in precedenza, abbia dichiarato di non voler accettare le notificazioni per conto dell’assistito, non può valere quale tacita revoca della precedente dichiarazione e conseguente valida accettazione dell’atto, poiché la ricezione tramite p.e.c., in quanto automatica, non è espressione di una volontà contraria rispetto a quella in precedenza manifestata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Terza Sezione Penale con sentenza n. 57105 del 21.12.2017 (ud. 12/04/2017 – deposito del 21/12/2017): clicca qui per leggerla sul sito della Corte..

Ecco il passaggio saliente della motivazione:

“Come, infatti, questa Corte ha chiarito – sebbene sia assodato che la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia integri, nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato od eletto altrove domicilio per le notificazioni, un’ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare convenientemente il diritto di difesa e che, comunque, essa rimane priva di effetti se non tempestivamente dedotta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 novembre 2016, n. 47953) – la forma di notificazione in questione è astrattamente praticabile solo nel caso in cui il difensore fiduciario non abbia dichiarato immediatamente alla autorità procedente di non accettare notificazioni per conto del suo assistito (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21 luglio 2016, n. 31569). A tal proposito va rimarcato, quanto al caso di specie, che il difensore dell’imputato ha formulato la espressa riserva alla accettazione delle notificazioni per conto del Costa già in occasione della presentazione della dichiarazione di opposizione al decreto di condanna; ad essa, infatti, era allegato l’atto di nomina del difensore di fiducia in cui era precisato il rifiuto di accettare la notificazione di atti per conto del suo assistito. Va, peraltro, fatta, quanto al caso di specie un’ulteriore precisazione; come questa Corte ha, infatti, puntualizzato la dichiarazione con la quale il difensore di fiducia dell’imputato abbia esercitato la facoltà di ricusare la ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni a lui inviate sebbene destinate al suo assistito deve intendersi revocata per facta concludentia laddove il professionista in questione abbia, comunque, accettato l’atto destinato al suo assistito (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 settembre 2013, n. 37264). Tale principio può, tuttavia, valere solo nel caso in cui il destinatario formale dell’atto, cioè il difensore, sia stato nella materiale possibilità di optare fra il ricevere l’atto ed il rifiutarlo formalmente. Ciò, e qui si rientra nella specificità del caso ora in esame, non è, in particolare, possibile in ipotesi di trasmissione dell’atto tramite posta elettronica certificata, come avvenuto nella fattispecie reale sottoposta all’esame di questa Corte. Laddove, infatti, si provveda alla notificazione degli atti attraverso siffatto strumento di comunicazione – nel quale le concrete modalità di trasmissione dell’atto precludono al destinatario di esso di esercitare una scelta fra il riceverlo ed il rifiutarlo, posto che lo stesso viene automaticamente recapitato presso l’indirizzo di posta elettronica del destinatario (il quale può decidere se aprire o meno il messaggio ma non se riceverlo o meno essendo la fase della ricezione gestita in termini di automatismi informatici) – deve escludersi la possibilità di desumere la tacita rinunzia alla facoltà precedentemente esercitata sol perché l’atto è stato materialmente ricevuto. Invero, deve a questo punto rilevarsi che – sebbene la forma di notificazione tramite posta elettronica certificata, se eseguita presso il difensore, può essere utilizzata anche in relazione agli atti indirizzati alla parte personalmente, posto che la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni con legge n. 221 del 2012, che esclude la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per le notificazioni all’imputato va riferita esclusivamente alle notificazioni eseguite direttamente nei confronti della persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna dell’atto al suoi difensore sebbene ciò avvenga nell’interesse dell’imputato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 settembre 2016, n. 40907) – tale disposizione non può essere tuttavia considerata alla stregua di un comodo escamotage per aggirare l’avvenuto legittimo esercizio della facoltà prevista in favore del difensore fiduciario del prevenuto ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. di non accettare la notificazione di atti destinati al proprio cliente. Nel caso, pertanto, dell’utilizzo della posta elettronica certificata, l’avvenuta ricezione da parte del difensore fiduciario del destinatario dell’atto, in quanto si tratta di atto non espressivo di alcuna volontà contraria a precedenti forme di manifestazione di essa, non può certamente valere quale tacita revoca della dichiarazione di non volere accettare gli atti in questione. Poiché nel caso in esame, per come dianzi rilevato, l’atto con il quale è stata esercitata la vocatio in ius dell’imputato di fronte alla Corte di appello è stato a questo notificato in una forma radicalmente viziata in quanto rimesso ad un soggetto non legittimato a ricevere tale atto, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Bologna, il vizio che ha colpito tale atto sarebbe stato suscettibile di essere sanato, secondo la previsione generale di cui all’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., solamente nella ipotesi in cui la parte si fosse spontaneamente costituita in giudizio (ovvero avesse espressamente rinunziato a comparire), in tal modo dimostrando l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui l’atto era preordinato. Poiché, invece, nel caso di specie l’imputato è rimasto contumace, non vi sono elementi per potere desumere l’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto, che, pertanto, deve essere dichiarato nullo. Alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio del Costa fa, visto l’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., seguito la nullità derivata dell’intero giudizio di gravame. ……..”

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