Notifica alla P.A.: nel PAT é inammissibile la notifica a un indirizzo Pec non presente sul Registro PPAA

Tar Catania, sez. II, 4 dicembre 2017, n. 2806

La  suindicata sentenza, che si può leggere integralmente cliccando sugli estremi della stessa, si é occupata del tema del vizio che affligge una notifica effettuata ad una Pubblica Amministrazione nell’ambito del PAT  laddove la stessa sia effettuata a un indirizzo Pec non presente sul sito pst.giustizia.it e cioé nel cd. Registro PPAA e l’Amministrazione intimata  non si sia costituita in giudizio.

La motivazione ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale che si é avuta sul tema per arrivare alla seguente conclusione:

“Dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (Pat), è inammissibile la notifica del ricorso effettuata all’Amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge, non essendo configurabile l’errore scusabile tenuto conto che incombe sul ricorrente l’onere di verificare sempre se l’eventuale recapito indicato dall’Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l’accettazione della corrispondenza proveniente dall’utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del Pat: né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni di riferimento innanzi richiamate “.

A tal fine, infatti, si ritiene di dover ribadire nella presente sede (ex art. 74 c.p.a., secondo cui “nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”) il principio stabilito dalla giurisprudenza maggioritaria – già in precedenza citata, tra i quali anche l’intestata Sezione – per cui la notifica effettuata alla amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge determini l’inammissibilità del ricorso attesa l’inconfigurabilità di un errore scusabile (cfr. nello specifico T.A.R. Basilicata sentenza n. 607/17) tenuto conto che “incombe sul ricorrente l’onere di verificare (sempre) se l’eventuale recapito indicato dall’Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l’accettazione della corrispondenza proveniente dall’utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del c.d. “Processo Amministrativo Telematico”: né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni di riferimento innanzi richiamate”.

Si vuole cioè ribadire che l’individuazione dell’indirizzo (fisico o virtuale) presso il quale effettuare una notifica costituisce, certamente e da sempre, attività rientrante nell’ambito dell’esercizio della professione di difensore, obbligatoria nella fattispecie (diversamente, infatti, si sarebbe potuto ritenere nel caso in cui la notifica fosse stata effettuata dalla parte personalmente nell’ambito di un processo in cui la stessa può non avvalersi della difesa tecnica).

Il Collegio, inoltre, è consapevole che il continuo cambiamento (rectius, capovolgimento), da parte del legislatore, delle regole in punto di notifica via PEC degli atti giudiziari nei vari e numerosi processi (amministrativo, civile e penale) non è certamente di aiuto al piano esercizio della professione forense, soprattutto nei periodi iniziali di transizione, ma tale elemento assume rilevanza non già ai fini dell’art. 44, comma 4, c.p.a. (“Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla”) – ossia, in definitiva, a carico della parte destinataria della notifica che si sia puntualmente difesa, al riguardo, in giudizio eccependo il vizio – quanto piuttosto in senso certamente esimente rispetto alla diversa categoria della responsabilità individuale.

Né, infine, può farsi applicazione nella fattispecie – come suggerito all’udienza del 22.11.2017 dal difensore di parte ricorrente – dei principi stabiliti dalle citate sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione tenuto conto che, invero, non assume alcuna rilevanza nel caso la qualificazione del vizio della notifica in discussione (come inesistenza o nullità della notifica) non essendosi l’amministrazione resistente comunque costituita in giudizio.

In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve ritenersi inammissibile”.

La sentenza appare apprezzabile sotto un duplice profilo: da un lato ribadisce che il ricorso é inammissibile se é stato notificato a un indirizzo Pec non compreso nel Registro PPAA non potendosi ravvisare né un errore scusabile né tantomeno applicare la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata (cfr. le sentenze “gemelle” della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite, nn. 14916 e 14917/2017), dall’altro sottolinea che l’errore compiuto dal difensore, pur potendosi ritenere scusabile sotto il profllo della responsabilità professionale del medesimo, certamente non é idoneo per far luogo all’istituto della remissione in termini di cui all’art. 44, comma, c.p.a.

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