Le Sezioni Unite chiariscono come si struttura un atto di appello

 

Nel mese di aprile avevo scritto che le Sezioni Unite Civili si sarebbero pronunciate su come va correttamente interpretato il dato di cui all’art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione vigente dal 2012 (clicca qui per leggere l’ordinanza di rimessione) ed, in particolare, sulla specificità dei motivi di appello.

Finalmente é arrivata la decisione delle Sezioni Unite tanto attesa e che avrà risvolti pratici notevoli: é la sentenza n. 27199 del 16.11.2017 (clicca qui per leggerne il testo sul sito della Corte). La Cassazione al suo massimo livello ha ritenuto che  l’interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, deve essere effettuata nel senso che l’impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell’appello e permanendo la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.

Appare opportuno riportare i passi salienti della decisione, che schematizzano i vari passaggi logici seguiti perpervenire alla soluzione ermeneutica appena detta. La sentenza é molto chiara e lineare nel ripercorrere gli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza prima della riforma del 2012 e quelle che sono state le pronunce che si sono occupate del nuovo art. 342 c.p.c. dopo il 2012 fino ad arrivare all’ordinanza di rimessione della Terza Sezione n. 8845 del 5 aprile 2017.

Testualmente la sentenza recita:

“3. L’interpretazione delle norme sul contenuto dell’atto di appello fino alla riforma del 2012. 

3.1. Ai fini della soluzione dell’indicata questione, è opportuno ricapitolare brevemente i principali approdi della giurisprudenza di questa Corte nella materia in esame. Nel sistema delle impugnazioni, il giudizio di appello viene tradizionalmente individuato come un rimedio che consente, nei limiti dei motivi proposti, il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado, oggetto diretto della impugnazione. Si sottolinea, in dottrina, come l’appello sia un mezzo di gravame attraverso il quale si realizza il principio, sebbene privo di copertura costituzionale, del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall’effetto devolutivo, non automatico e limitato dai motivi di gravame (tantum devolutum quantum appellatum) e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata. A differenza di altri mezzi di impugnazione, nei quali c’è una predeterminazione del tipo di vizi che possono essere fatti valere, con conseguente distinzione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, l’appello è un mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. Tale funzione tipica, già delineata nel vigente codice di rito fin dal suo testo originario, è stata rafforzata ed ulteriormente ribadita dalla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353. Dopo tale intervento, si è accentuato il carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello piuttosto che quello di novum iudicium; si tratta, cioè, di un’impugnativa avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante (anche incidentale) attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell’intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga “tutti” i punti già dibattuti in prima istanza. Successivamente alla legge n. 353 del 1990, il giudizio di appello è stato interessato da ulteriori e più limitate modifiche (si ricordano, tra le altre, quella dell’art. 339 cod. proc. civ., introdotta dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, quella dell’art. 345 cod. proc. civ., di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, e quelle di cui all’art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183). Più di recente, con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il giudizio di appello è stato ancora riformato, in particolare con la modificazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. e con l’introduzione della possibilità di pervenire ad una preliminare pronuncia di inammissibilità nei casi e nei modi di cui agli interpolati artt. 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile.

3.2. Tanto premesso, si rileva che il problema dell’esatta interpretazione dei contenuti minimi dell’atto di appello è stato oggetto di più di una pronuncia di queste Sezioni Unite. Già la sentenza 6 giugno 1987, n. 4991, affermò che quell’atto, tanto nel rito ordinario quanto nel rito del lavoro, introduce un procedimento d’impugnazione nel quale i poteri cognitori del giudice, all’infuori delle questioni rilevabili d’ufficio, sono circoscritti dall’iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado. Pertanto, l’onere di specificazione dei motivi d’appello esige che la manifestazione volitiva dell’appellante, indirizzata a ottenere la suddetta riforma, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione. La pronuncia, peraltro, aggiunse che l’inosservanza di tale onere determinava la nullità dell’appello e non la sua inammissibilità, «che nessuna norma prevede»; ed interpretò il richiamo all’art. 163 cod. proc. civ. contenuto nel testo dell’art. 342 cod. proc. civ. allora vigente come possibilità che la costituzione del convenuto appellato potesse sanare quella nullità, «con salvezza dei diritti anteriormente acquisiti». Le conclusioni raggiunte da tale pronuncia furono in sostanza confermate da queste Sezioni Unite nella successiva sentenza 20 settembre 1993, n. 9628. Essa, dopo aver rilevato che l’appello non è un novum iudicium «con effetto devolutivo generale ed illimitato», ribadì la necessità che le ragioni su cui esso si fonda fossero esposte «con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata: il che, se da un lato consente di affermare che il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluto, esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime». Si giunse, così, alla sentenza 29 gennaio 2000, n. 16, nella quale queste Sezioni Unite, componendo ulteriori contrasti insorti in argomento, in qualche modo rivisitarono l’orientamento di cui alla precedente decisione n. 4991 del 1987, pervenendo alla conclusione per cui la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. «determina un vizio dell’atto da qualificare, in prima approssimazione, come invalidità». Indi, classificata l’invalidità in termini di irregolarità, ovvero di nullità, ovvero di inesistenza, la sentenza in esame rilevò che l’art. 164 cod. proc. civ. non può trovare applicazione in tema di appello. Mentre in primo grado la costituzione del convenuto «sana i vizi dell’atto di citazione, perché consente il raggiungimento dello scopo dell’atto», la costituzione dell’appellato nel giudizio di secondo grado non consente il raggiungimento dello scopo «di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, attraverso la denuncia della sua pretesa ingiustizia». Di qui la conclusione per cui l’inapplicabilità dell’art. 164 cit. «non esclude che si sia in presenza di un atto nullo», nullità però non sanabile dalla costituzione dell’appellato «e rilevabile d’ufficio dal giudice, trattandosi di accertare la formazione del giudicato interno». Tale nullità fu ritenuta da sanzionare «con la pronuncia d’inammissibilità dell’appello proposto, proprio perché il giudice, rilevato il vizio dell’atto, inducente il passaggio in giudicato della sentenza, non può non rilevare che il giudizio d’impugnazione non può giungere alla sua naturale conclusione e cioè al giudizio sulla denunciata ingiustizia della pronuncia impugnata». La pronuncia delle Sezioni Unite appena richiamata, quindi, teorizzò, pur in assenza di un’espressa previsione nel tessuto normativo allora vigente, l’inammissibilità dell’atto di appello redatto in forme non rispettose dell’art. 342 del codice di rito.

3.3. La giurisprudenza degli anni successivi si attenne in sostanza sempre a tale orientamento delle Sezioni Unite, confermando che la sanzione conseguente al mancato rispetto degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. è quella dell’inammissibilità. Fu detto, ad esempio, che «il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che le sorreggono», per cui è indispensabile «che l’atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione» (sentenza 30 luglio 2001, n. 10401); con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all’inammissibilità dell’appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).  Orientamento, questo, che è stato confermato da molte altre pronunce le quali, con diversità di accenti, hanno posto in luce che l’appello è una revisio pribrís instantíae e non un novum iudicium, e che la necessità dell’indicazione, da parte dell’appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell’impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure. Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, le sentenze 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze di queste Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299).

4. La modifica normativa del 2012 e la giurisprudenza successiva.

4.1. Con il d.l. n. 83 del 2012, come si è visto, il legislatore è intervenuto riscrivendo il testo degli artt. 342 e 434 del codice di rito. Il testo oggi vigente, applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell’Il settembre 2012, non contiene più il riferimento all’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione presente nel testo precedente, ma dispone che «la motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». L’ordinanza interlocutoria ha ricordato che l’interpretazione dei citati articoli non è stata costante nella giurisprudenza di legittimità. Mentre, infatti, alcune sentenze, pur richiedendo all’appellante di «individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum», hanno escluso che il nuovo testo normativo imponga alla parte di compiere le proprie deduzioni in una determinata forma, magari ricalcando la decisione impugnata ma con diverso contenuto, altre sentenze hanno richiesto all’appellante una specificità ben maggiore, rilevando che l’impugnazione deve, per non essere inammissibile, offrire una «ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice». Altre pronunce hanno invece letto le suindicate disposizioni nel senso che la parte appellante deve affiancare alla parte volitiva dell’impugnazione anche una parte argomentativa, «che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice».

4.2. Rilevano queste Sezioni Unite, innanzitutto, che la giurisprudenza di legittimità che si è andata pronunciando sulle norme introdotte nel 2012 non ha creato, in effetti, alcun contrasto interpretativo. La prima sentenza sull’argomento è, a quanto consta, la n. 2143 del 5 febbraio 2015, della Sezione Lavoro. Essa ha evidenziato come la riscrittura della norma sul contenuto dell’atto di appello risponda ad un’esigenza di contenimento dei tempi processuali, ottenibile solo esigendo da parte dell’appellante il rispetto «di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell’impugnazione». Detti oneri devono «consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere quindi l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte». Ha quindi aggiunto la Sezione Lavoro che la novella «ha, sostanzialmente e ragionevolmente, recepito e formalizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza più recente, rendendone certa ed efficace la sanzione processuale». Queste Sezioni Unite, con la successiva sentenza 27 maggio 2015, n. 10878, pronunciata in relazione ad un ricorso per motivi di giurisdizione, hanno avallato e confermato tale orientamento, ribadendo che simile interpretazione è in linea con i risultati cui si era giunti a proposito del testo previgente dell’art. 342 più volte citato. La nuova norma, pertanto, senza rigori di forma, esige che «al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente». Ulteriori pronunce, più recenti, sono andate nella stessa direzione. Senza pretese di completezza, si possono richiamare l’ordinanza 5 maggio 2017, n. 10916, e la sentenza 16 maggio 2017, n. 11999, entrambe della Terza Sezione Civile. L’ordinanza n. 10916 ha affermato che il novellato art. 342 cod. proc. civ. non esige dall’appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun «vacuo formalismo», né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, «la chiara ed inequivoca indicazione delle censure» mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.  La sentenza n. 11999, oltre ad escludere che l’atto di appello debba essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione, ha ribadito la perdurante differenza tra l’appello e le impugnazioni a critica vincolata, confermando che lo sforzo di razionalizzazione richiesto alla parte rende oggi inammissibile l’appello contenente solo una sommaria indicazione dei termini di fatto della controversia e delle ragioni per le quali è richiesta la riforma della sentenza. Detta pronuncia ha anche specificato che la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado non è di per sé indice di inammissibilità dell’appello, purché sia articolata in modo da evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell’applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado. Unica pronuncia che potrebbe, peraltro solo a prima vista, apparire dissonante rispetto agli orientamenti ora delineati è la sentenza 7 settembre 2016, n. 17712, della Sezione Lavoro. Essa, dopo aver rilevato che il termine «motivazione dell’appello» usato dal legislatore «è tipicamente proprio del provvedimento giudiziale», ha precisato che gli artt. 342 e 434 cit. esigono oggi la proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto; vi devono essere, quindi, una «pars destruens della pronuncia oggetto di reclamo» e «una par construens, volta ad offrire un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio». Di qui la conclusione, richiamata anche nell’ordinanza interlocutoria, secondo cui l’atto di appello deve offrire una «ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice». 5. La risposta al quesito.

5.1. Ritengono queste Sezioni Unite che gli approdi interpretativi ai quali la giurisprudenza della Corte è già pervenuta all’indomani della riforma del 2012 debbano essere oggi confermati, con le precisazioni che seguono. La modifica in questione, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell’atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioè che, ove l’atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell’inammissibilità dell’appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un’ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;  mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. L’individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza»; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. Ritengono queste Sezioni Unite, trattandosi della risoluzione di una questione di massima di particolare importanza che riveste una portata di sistema, di dover ribadire che la riforma del 2012 non ha trasformato, come alcuni hanno ipotizzato, l’appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata. L’appello è rimasto una revisio prioris instantiae; e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione. La diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del  2012 la quale, come ha osservato l’ordinanza interlocutoria, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all’inammissibilità dell’appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell’accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un’interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un’ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste. D’altra parte, come ha giustamente posto in luce l’ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi, come queste Sezioni Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia).

5.2. Deve essere, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale  mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

 

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/le-sezioni-unite-chiariscono-come-si-struttura-un-atto-di-appello/