Brutto tempo. La PEC (e pure il fax) non funzionano: appello improcedibile.

La Cassazione Civile conferma un principio ormai pacifico dal 2012 e cioè da quando, con il DL 179/2012, è stato imposto ai cancellieri di effettuare le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata: l’avvocato deve preoccuparsi di far sì che la sua Pec sia censita sul Reginde e che funzioni.

Nel caso di specie una Corte di Appello aveva dichiarato improcedibile un appello stante l’impossibilita di comunicare all’appellante a mezzo Pec (e nemmeno a mezzo fax) la comunicazione del rinvio ex art 348 cpc non risultando presente la pec e risultando inattivo il fax.

A seguito di ricorso per cassazione avverso tale pronuncia la Suprema Corte Terza Sezione Civile con ordinanza n 23959 del 12.10.2017 (questo è il link per leggerla) ha ribadito che: “i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia. Infatti, quanto ai primi due motivi si rileva la apodittica affermazione relativa al mancato funzionamento del fax e della pec dello studio dell’avvocato………… in conseguenza di eventi atmosferici che, da un lato non sono minimamente comprovati e dall’altro si rivelano inconferenti, atteso che gli stessi, avuto riguardo alla comunicazione a mezzo di casella di posta elettronica certificata, non escludono di per sé la funzionalità e la consultazione dello strumento di comunicazione telematica da parte dell’utente in possesso delle corrette credenziali di accesso”.

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