Revoca lavoro di pubblica utilità e ripristino pena residua

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5-bis D.P.R. n. 309 del 1990, ha ribadito il principio, già affermato in materia di circolazione stradale, secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante un criterio di esatta corrispondenza temporale.

È la sentenza  46551 / 2017 (ud. 25/05/2017 – deposito del 10/10/2017). 

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