Sequestro di personal computer

Con sentenza n. 40963 depositata il 7 settembre 2017, le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.

Ecco il link al sito della Corte per leggere la MOTIVAZIONE

La Corte a Sezioni Unite é chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito: “Se sia inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti”.

Le Sezioni Unite chiariscono il concetto di SISTEMA INFORMATICO costituisco da hardware e software cui si aggiungono le periferiche di ingresso e uscita; distinguono quindi il CONTENITORE dal CONTENUTO riferito quest’ultimo ai dati contenuti nel sistema anche sotto forma di DOCUMENTO INFORMATICO.

PER LA CORTE OGGETTO DI SEQUESTRO PUO’  ESSERE NON SOLO LA MACCHINA, MA ANCHE I DATI INFORMATICI CHE ESSA CONTIENE (DATI, PROGRAMMI, INFORMAZIONI NELLO LORO ESSENZA FISICA).

 

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