Forma e nullità degli atti informatici al vaglio delle Sezioni Unite

La Sesta Sezione civile, sottosezione terza, della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, riguardante gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in forma di documento informatico” (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare e, in particolare, sull’estensione del “file” in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità, dovendosi stabilire se esse prevedano, o meno, una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., rendendosi – in caso di risposta affermativa del quesito – necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Trattasi dell’ordinanza n 20672 del 31.08.2017.

La sentenza sembra porsi il dubbio se la procura allegata alla notifica di un ricorso o controricorso in Cassazione  vada anch’essa in formato “p7m” e qualora sia in “pdf” se possa dirsi raggiunto il raggiungimento dello scopo e quindi applicabile l’art. 156 c.p.c. per evitare la nullità.

La questione esaminata ha ad oggetto gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli «atti del processo in forma di documento informatico» (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare – riferendosi i precedenti di legittimità noti a fattispecie di atti in formato analogico e poi trasformati e notificati in via telematica, ovvero ad altre più articolate, ma non esattamente negli specifici termini di cui appresso – e, in particolare, sull’estensione (che indica o descrive il tipo) dei file in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità: sicché va stabilito se esse prevedano o meno una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art. 156, comma secondo, cod. proc. civ., rendendosi – in caso di risposta affermativa al quesito – necessario poi definire l’ambito ed i limiti dell’applicabilità alla fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ.; ritiene al riguardo il Collegio che la sesta sezione – cioè, la «sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo» del c.p.c. – ben possa rimettere direttamente la questione alle Sezioni Unite, anziché alla pubblica udienza della sezione ordinaria [ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], visto che la problematica della ritualità della notifica di uno o più degli atti di costituzione della parte dinanzi a questa Corte, eseguita con documento nativo informatico a mezzo p.e.c. ma con file – ricorso o controricorso e soprattutto relativa indispensabile procura speciale – con estensione (e quindi forma o struttura informatica) diversa da quella espressamente prescritta, attiene all’ammissibilità o meno dei medesimi e quindi rileva agli effetti dell’applicazione del n. 1) dell’art. 375 cod. proc. civ., materia che è riservata appunto di norma proprio alla cognizione della sesta sezione ai sensi degli artt. 376, primo comma, primo periodo, nonché 380-bis cod. proc. civ., come novellato; ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità, perché l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un valido e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai applicabile; pertanto, non dovrebbero poter giovare i precedenti di Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665 (siccome riferito ad un documento nativo analogico, notificato in via telematica con estensione «.doc» anziché «.pdf»), né di Cass. ord. 26/01/2016, n. 1403 (relativa ad un atto trasmesso mediante file con estensione «p7m» dedotto come illeggibile ma comunque decifrato o reperito al punto da consentire la piena difesa), ma, a ben guardare, neppure l’altro principio, di eguale portata generale, dell’insussistenza di un diritto all’astratta regolarità del processo (a chiarissime lettere ribadito, in materia, dalla stessa Cass. Sez. U. 7665/16, ovvero, più in generale, dalla più recente ancora Cass. Sez. U. 11141/17), visto che l’intrinseca esistenza dell’atto e della procura attiene ad elementi talmente coessenziali dell’uno e dell’altro ai fini di una valida instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità da suggerirne come indispensabile la verifica ufficiosa (sicché neppure può trovare applicazione il principio elaborato da Cass. 19/12/2016, n. 26102, quanto alla – mera – carenza della firma digitale ad un documento formato ab origine su supporto analogico); va allora rilevato che il formato dell’atto del processo in forma di documento informatico è regolato, in via di sostanziale delegificazione, dall’art. 12 del Provvedimento 28/12/2015 (successivo a numerosi altri analoghi) del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia in forza dell’art. 11 del decreto del Ministro della giustizia del 21/02/2011, n. 44, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24″ e successive modificazioni»; ai sensi del capoverso di tale disposizione, per quel che qui può rilevare, è stabilito poi che «La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; … nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m», mentre le definizioni degli acronimi PAdES e CAdES si rinvengono alle lett. z) ed y) del precedente art. 2 del detto provvedimento DGSIA: risultando quindi indispensabile l’estensione «p7m», a garanzia dell’autenticità del file e cioè dell’apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato, solo per il secondo caso, in cui cioè il documento informatico originale è creato in formato diverso da quello «pdf»; completano il quadro normativo di riferimento, applicabile ratione temporis alla fattispecie (caratterizzata dalla notifica diretta, da parte del difensore di Pietro Zarcone, del controricorso al difensore del ricorrente in data 19/10/2016 a mezzo p.e.c.), gli artt. 13 lett. a) e 19bis del già richiamato provvedimento del DGSIA: ai sensi dell’uno, la notifica insieme all’atto del processo in forma di documento informatico di un allegato è consentita se questo è in formato «.pdf» – ai sensi della lett. a) dell’art. 13 del richiamato provvedimento DGSIA – ma, se il secondo è firmato digitalmente, dovrebbe quest’ultimo appunto recare l’estensione – in virtù del già detto cpv. dell’art. 12 – «p7m», a garanzia della sua autenticità; ai sensi dell’altro, in caso di notificazioni eseguite in via diretta dall’avvocato, «qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 2»; in via descrittiva, invero, parrebbe dirsi che con l’imposizione dell’elaborazione del file in documento informatico con estensione <p7m» il normatore tecnico abbia inteso offrire la massima garanzia possibile, allo stato, di conformità del documento, non creato ab origine in formato informatico ma articolato anche su di una parte o componente istituzionalmente non informatica, quale la procura a firma analogica su supporto tradizionale, al suo originale composito, incorporando appunto i due documenti in modo inscindibile e, per quel che rileva ai fini processuali e soprattutto – se non altro con riferimento alla presente fattispecie – della regolare costituzione nel giudizio di legittimità (per la quale è da sempre stata considerata quale presupposto indispensabile la ritualità della procura speciale), con assicurazione di genuinità ed autenticità di entrambi in quanto costituenti un unicum; diversa – ed in questa sede irrilevante – valenza dovrebbe avere poi il potere di autenticazione riconosciuto in via generale dalla normativa primaria all’avvocato notificante, che dovrebbe riguardare appunto la conformità degli atti già ritualmente formati ai loro rispettivi originali, ma non parrebbe riferito anche all’intrinseca o strutturale regolarità almeno della procura speciale indispensabile per il ricorso o per il controricorso in Cassazione e, verosimilmente, per la firma in calce a questi ultimi due atti in quanto tali: riguardo ai quali le formalità previste dalle norme tecniche specifiche potrebbero porsi come indispensabili presupposti od elementi di esistenza stessa di un atto riferibile a colui che vi figura essere il suo autore; pertanto, opina il Collegio che la questione di massima di particolare importanza riguarda, nell’ambito di una pure istituzionale discrezionalità in capo alla parte notificante – donde l’onere, per la controparte, di calibrare attentamente ogni eccezione o doglianza di nullità al riguardo – nella scelta tra l’alternativa (PAdES o CAdES) della modalità strutturale dell’atto del processo in forma di documento informatico e firmato da notificare direttamente dall’avvocato, la configurabilità o meno, al riguardo e se non altro quando l’atto da notificare comprende anche la procura speciale indispensabile per la ritualità del ricorso o del controricorso in sede di legittimità, di una prescrizione sulla forma dell’atto indispensabile al raggiungimento dello scopo (art. 156, comma secondo, cod. proc. civ.) e posta pertanto a pena di nullità, nonché, in caso di risposta affermativa, sull’applicabilità – e relativi presupposti ed eventuali limiti – del principio di sanatoria dell’atto nullo in caso di raggiungimento dello scopo; ricorrono pertanto, al riguardo e ad avviso del Collegio, le condizioni per rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

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