La Terza Sezione Penale della Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di sentenza predibattimentale d’appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza, a condizione che – oltre a non risultare evidente la prova della innocenza dell’imputato (dovendo la Corte di Cassazione adottare in tal caso la formula di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) – non sussista una questione civile da valutare.
E’ la sentenza n.. 38662 /2017 (ud. 31/05/2017 – deposito del 02/08/2017 )
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