Intercettazioni, stralcio e misure cautelari

In tema di misure cautelari personali, la Sesta Sezione penale della Cassazione ha affermato, tra gli altri principi, che, in caso di ordinanza applicativa di misura cautelare fondata anche sulle risultanze di intercettazioni disposte nell’ambito di un procedimento dal quale siano stati separati taluni reati per ragioni di competenza territoriale, il Tribunale del riesame nel giudizio “ad quem” è tenuto a procedere ad una autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legittimità delle operazioni di intercettazione disposte nel procedimento originario prima della separazione, ove la consistenza delle stesse intercettazioni sulla quale si fonda il provvedimento impugnato venga radicalmente posta in discussione attraverso la formulazione di eccezioni non pretestuose e seriamente prospettate.

È la Sentenza n. 36874 ud. 13/06/2017 – deposito del 25/07/2017.

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