Simulazione: la forma della controdichiarazione.

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La controdichiarazione relativa ad un negozio simulato concluso nella forma dell’atto pubblico non richiede, per la propria validità, tale forma solenne, potendo invece risultare da un semplice documento sottoscritto dalle medesime parti ovvero da quella contro cui lo stesso è prodotto.

Questo principio è stato stabilito dalla Cassazione Seconda Sezione Civile con sentenza n 18204 del 24/7/2017.

Qui il link per la motivazione sul sito della Corte.

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