Usura nei contratti bancari: interessi moratori aggiunti ai corrispettivi? Apparente passo indietro della Cassazione.

Con sentenza 5598 del 6.3.2017 la Cassazione sembra fare un passo indietro in merito alla vexata questio della sommatoria di interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia nei contratti bancari.

Qui il link per la MOTIVAZIONE

Afferma la Corte: ” Orbene, è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. l della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso; e ancora ha errato il detto giudice nel ritenere che, non contestando la quantificazione degli interessi moratori come operata dalla banca, l’opposta avrebbe sostanzialmente rinunciato all’eccezione di nullità della clausola relativa ai detti interessi. In direzione contraria non vale quanto osservato nella memoria ex art. 378 c.p.c. dalla banca controricorrente, per la decisiva considerazione che il tribunale non ha affatto ritenuto di porre a fondamento della decisione la consulenza di parte (prodotta in giudizio dall’opponente) dalla quale pure emergerebbe la mancata violazione della legge n. 108 del 1996″.

Quindi a leggere bene tale motivazione la Corte non afferma affatto che per la verifica del superamento del tasso soglia si debba fare la sommatoria dei due tipi di interessi, ma semplicemente che anche gli interessi moratori devono essere oggetto di verifica-usura (senza peró che sia chiarita la metodologia di tale verifica), non potendosi escludere da parte del giudice di merito tale accertamento apoditticamente richiamando l’impossibilità di sommare interessi corrispettivi e moratori.

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