Sul reato di dichiarazione infedele 

La Terza Sezione Penale della Cassazione ha affermato che il reato di dichiarazione infedele, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come delineato a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 158 del 2015, è integrato dalla presenza alternativa di elementi positivi – quali: l’annotazione di componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale; l’indebita riduzione dell’imponibile tramite l’indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti; la sottofatturazione, ovvero l’indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale – oltre che dalla presenza di elementi negativi, nel senso che la divergenza tra gli importi indicati in dichiarazione e quelli effettivamente percepiti non sia il frutto della violazione della regola cronologica relativa all’esercizio di competenza o della non inerenza.

Lo ha fatto con sentenza n 30686 pubblicata il 20.6.2017.

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