Il negozio affetto da annullabilità assoluta non è convalidabile giacché, da un lato, la convalida dovrebbe provenire da tutti i soggetti legittimati a far valere l’annullabilità e, dall’altro, la sanzione è finalizzata alla tutela di interessi di natura diversa e trascendenti da quelli dei meramente individuali dei contraenti.
Il principio di diritto è stato fissato dalla Cassazione Civile II Sezione con sentenza n 15268 del 20.6.17