Interessi su emolumenti spettanti ai pubblici dipendenti 

Le Sezioni Unite, componendo il corrispondente contrasto e decidendo la relativa questione ritenuta di massima di particolare importanza, hanno sancito che, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei pubblici dipendenti in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge devono calcolarsi sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, come previsto dal d.m. n. 352 del 1998.

E’ la sentenza 14429 del 9.6.2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Cassazione)

Le Sezioni unite della Corte ritengono che non sussistono valide ragioni per le quali il giudice ordinario possa disapplicare la norma speciale rappresentata dall’art. 3, comma 2, del decreto del Ministero del Tesoro del 10 settembre 1998, n. 352, alla cui stregua, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Tra l’altro, occorre tener presente il dato di fondo rappresentato dalla decisione della Consulta che, attraverso la sentenza n. 459 del 2000, ha rimarcato la separazione tra la disciplina pubblicistica e privatistica del rapporto di lavoro nel momento in cui, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 limitatamente alle parole “e privati”, ha mantenuto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i soli dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza.

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