Ricettazione e art 131 bis codice penale


La Seconda Sezione Penale della Cassazione ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione anche nel caso in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen.
Trattasi della sentenza n 23418 pubblicata il 12.5.2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Cassazione)
Ecco il ragionamento posto a base della decisione.
L’art. 131 bis cod.pen stabilisce espressamente al primo comma che la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati “per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena”. Il successivo comma quarto della stessa norma aggiunge poi che “ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale”. Dall’analisi delle predette norme risulta pertanto ineludibile che la pena edittale massima dei reati per i quali è applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. è quella di anni cinque sia che essa sia prevista dalla fattispecie incriminatrice sia che essa risulti dalla applicazione di un’attenuante ad effetto speciale. Posto quindi che dall’interpretazione letterale della norma risulta invalicabile il suddetto limite di anni cinque di reclusione, quale pena massima edittale per i reati astrattamente non punibili per particolare tenuità, deve escludersi che il successivo quinto comma abbia voluto introdurre una disciplina derogatoria a quella generale; tale norma infatti, nel prevedere che la disposizione del primo comma, e cioè la non punibilità per tenuità nei limiti di pena indicati, si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o pericolo come circostanza attenuante, non costituisce alcuna eccezione generale al limite di pena ma si limita a prevedere che nei casi di fatti circostanziati lievi, ove la pena sia inferiore ad anni cinque, di tale elemento può tenersi conto due volte. Il riconoscimento quindi di ipotesi c.d. lievi da parte del legislatore (648 cpv c.p., 609 bis ultimo comma c.p., 323 bis c.p.) non determina automaticamente l’applicabilità astratta a tutti i predetti reati della ipotesi di cui all’art. 131 bis cod.pen. ma , soltanto, nei casi in cui per effetto dell’applicazione della circostanza speciale il limite di pena sia inferiore ad anni 5. In tale senso è già intervenuta questa Corte affermando proprio che l’istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di violenza sessuale attenuato dalla minore gravità del fatto. Ed in motivazione, la Corte ha osservato che la pena massima edittale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno di reclusione per la diminuente prevista dall’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen., è ampiamente superiore al limite di cinque anni di reclusione previsto per l’applicazione della speciale causa di non punibilità dall’art. 131-bis, stesso codice. Tale essendo il principio deve escludersi che all’ipotesi di ricettazione attenuata di cui all’art. 2 648 cpv cod.pen. possa applicarsi la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. e ciò in considerazione del limite di pena massima, pari ad anni sei, stabilito da detta norma. 

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