Confisca beni ed istanza di revoca di terzi

In tema di confisca di beni nella formale titolarità di terzi estranei al procedimento penale, la Prima sezione della Corte di cassazione ha affermato che, qualora la richiesta di revoca della confisca proposta dal terzo venga dichiarata “de plano” inammissibile, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e tale soggetto proponga opposizione, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta dell’ordinanza che definisce il procedimento, e deve altresì disporre la trattazione nelle forme della pubblica udienza, qualora l’opponente ne abbia fatto esplicita richiesta, configurandosi, in difetto, una nullità relativa.
Trattasi della sentenza n. 18691 /2017 (ud. 10/06/2016 – deposito del 14/04/2017) di cui sul sito della Corte si può leggere la motivazione

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