La nuova legge sulla responsabilità medica.

Sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 64 del 17 marzo 2017 è stata pubblicata la la L. 8 marzo 2017 n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“. La legge è entrata in vigore il 1 aprile 2017, ma per alcuni aspetti dovranno essere emanati dei decreti attuativi, ad esempio in tema dei requisiti delle polizze assicurative di cui si dovranno obbligatoriamente dotare le strutture sanitarie e i medici.Dal punto di vista civilistico la legge supera il regime di responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale del medico ospedaliero, dato che l’art 7 colloca tale responsabilità nell’ambito di quella extra-contrattuale.
Si prevede un “doppio binario” di responsabilità:
· contrattuale ex art. 1218 c.c. delle strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private);
· extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale).
Ne consegue che nel primo caso la prescrizione è decennale e l’onore probatorio sarà assolto provando il titolo e l’inadempimento; nel secondo caso la prescrizione è di cinque anni e l’attore deve provare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano (condotta o omissione – nesso causalità – danno – dolo o colpa).
La nuova normativa, che è stata ispirata dallo scopo di evitare il proliferare del contenzioso sanitario pur senza pregiudicare i diritti dei pazienti danneggiati, distingue la posizione delle strutture sanitarie e sociosanitarie da quella dell’esercente la professione sanitaria e cerca di trasferire il rischio sul soggetto maggiormente capiente, valorizzando al contempo la socializzazione del rischio con la previsione della obbligatorietà delle polizze assicurative e dell’azione diretta verso la compagnia assicuratrice che garantisce le strutture sanitarie o sociosanitarie. Ciò avvantaggia sia l’esercente la professione sanitaria che risarcirà solo i danni effettivamente provati dal danneggiato, sia il paziente che è invogliato ad agire nei confronti del soggetto maggiormente in grado di garantire il risarcimento per quantificare il quale si farà applicazione del codice delle assicurazioni private (artt. 138-139).
Al fine di limitare il contenzioso la legge prevede un filtro perché il danneggiato deve prima di azionare l’azione giudiziaria di risarcimento deve obbligatoriamente avanzare un ricorso perconsulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. oppure esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis D.lgs. n. 28/2010. La domanda giudiziale diviene procedibile solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione; in difetto, il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna le parti che non vi hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite – a prescindere dall’esito del giudizio -, oltre che ad un’ulteriore somma, a titolo di “pena pecuniaria” da determinarsi equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
Come sopra accennato la legge introduce l’obbligo di dotarsi di polizza assicurativa per la responsabilità civile in capo alle strutture sanitarie (pubbliche o private che siano) ed agli esercenti la professione sanitarie: le prime per la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni cagionati dal personale che opera a qualsiasi titolo presso le strutture medesime e per la responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie ed i secondi per i rischi derivanti dalla propria attività laddove operino fuori le strutture o operino dentro le stesse in regime libero professionale o comunque si avvalgano della struttura a per adempiere l’obbligazione contrattuale direttamente assunta con un paziente.
In base all ‘art 12 il danneggiato ha possibilità di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria. Ciò sarà possibile solo dopo l’emanazione dei decreti attuativi che regoleranno i requisiti delle polizze.
Ecco il link alla Gazzetta Ufficiale per scaricare la Legge 8 marzo 2017 n. 24

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