Misure di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi

Con sentenza depositata il 16 marzo 2017, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, hanno affermato i seguenti principi in tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi e dei successori di persona deceduta:- le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare, di cui all’art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle proprie del codice civile;- nell’ipotesi in cui l’azione di prevenzione patrimoniale prosegua ovvero sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi;

– nell’ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell’intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo consequenziale all’accertamento della fittizietà, la cui inosservanza da parte del giudice non integra vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen., bensì un’omissione rimediabile, anche d’ufficio, con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.; – le presunzioni di fittizietà previste dall’art. 26, comma 2, d.lgs. cit. si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori.

È la Sentenza n. 12621 /2017 (ud. 22/12/2016 – deposito del 16/03/2017).

Sul sito della Corte la MOTIVAZIONE

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