Ricorso per cassazione. L’abnormita’ del numero dei motivi crea genericità del gravame.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che assume carattere di genericità del ricorso per cassazione la sua articolazione in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi d’imputazione e i medesimi punti e questioni oggetto della decisione, così da rendere confusa l’esposizione delle doglianze e difficoltosa l’individuazione delle questioni sottoposte al vaglio della Corte.Trattasi della Sentenza n. 10539/2017 ( ud. 10/02/2017 – deposito del 03/03/2017).

Nel caso di specie il ricorrente aveva articolato ben 79 motivi di ricorso e le difese delle parti civili avevano eccepito che trattavasi della medesime censure svolte in secondo grado e che quindi il ricorso andava dichiarato inammissibile. La Corte accoglie l’eccezione rilevando che la specificità dei motivi si caratterizza per il fatto che deve essere chiara la critica che si vuole svolgere alla sentenza gravata, cosa che non si riscontra laddove si ripetano gli stessi motivi esposti nel secondo grado sia pure con sfumature diverse.

L’inammisibilita deriva altresì, afferma la Corte, anche dall’uso di argomenti ridondanti, con esposizione eccessivamente prolissa e tale da non rendere chiaro il fine dell’atto rendendo difficile individuare le critiche al provvedimento impugnato che si vogliono portare all’attenzione della Corte.

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