La Prima Sezione ha affermato, in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che non è configurabile l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità in ragione del modesto importo del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito.
È la sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione n. 9636 ud. 13/05/2016 – deposito del 27/02/2017. Qui la MOTIVAZIONE