Le Sezioni unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui anche l’appello – al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
È la sentenza n. 8825/2017 ( ud. 27/10/2016 – deposito del 22/02/2017) . Sul sito della Corte è pubblicata la motivazione .