Fondo solidarietà coniugi bisognosi: é arrivato il DM

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 all’art. 1 commi 414, 4145 e 416 ha previsto in via sperimentale  un Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno che non sia in grado di mantenere i figli minori o handicappati e non abbia percepito l’assegno di mantenimento da parte del coniuge che vi era tenuto.
Ecco testualmente cosa prevedono dette disposizioni:

414. E’ istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017, il Fondo di solidarieta’ a tutela del coniuge in stato di bisogno.
415. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 414, il coniuge in stato di bisogno che non e’ in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, puo’ rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilita’ dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell’istanza di cui al primo periodo non e’ soggetto al pagamento del contributo unificato.
416. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi 414 e 415, con particolare riguardo all’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalita’ per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 414 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415.
Con Decreto del Ministro della Giustizia  del 15 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2017 Serie Generale n.11 é stata data concreta attuazione alla norma con l’individuazione dei tribunali presso cui avviene al sperimentazione di detto istituto, tribunali che sono stati individuati in quelli presenti nei capoluogi dei distretti di Corte di Appello.
Il decreto disciplina anche le modalità di presentazione delle istanze e le relative liquidazioni.
Ecco il testo del decreto

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