Richiesta riesame: come non presentarla.

In tema di misure cautelari reali, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile la richiesta di riesame presentata a mezzo del servizio postale presso la cancelleria di un giudice diverso da quello competente, poiché la facoltà per la parte privata di presentare l’impugnazione nella cancelleria del giudice del luogo in cui essa si trova, anche se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, è collegata al dato “naturalistico” della presenza fisica della parte in tale luogo.

Trattasi della sentenza n. 55004 depositata il 28.12.2106 ecco il link al sito della Corte per la visione della motivazione

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