Accordi ristrutturazione debiti e regime di impugnabilità 

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza del 27.12.2016 n. 26989 hanno stabilito alcuni importanti punti fermi in tema di impugnazioni delle decisioni sugli accordi di ristrutturazione dei debiti e precisamente che:

–  il decreto con cui la corte di appello, decidendo sul reclamo ex artt. 183, comma 1, e 182-bis, comma 5, l.fall., provvede in senso positivo o negativo sull’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avendo natura decisoria e non essendo altrimenti impugnabile;

–  in caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la corte di appello, provvedendo sul reclamo ex artt. 183, comma 1, e 182-bis, comma 5, l.fall., neghi l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al P.M., bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, cui si riferiscono gli effetti dell’accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione.

Ecco il link al sito della Corte per leggere la motivazione

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