Credito “sub iudice”: impossibilità dell’opposizione in compensazione

usura4CREDITO “SUB JUDICE” – OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE LEGALE O GIUDIZIALE – POSSIBILITÀ – ESCLUSIONE

Le Sezioni Unite, pronunciando ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno affermato che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice innanzi al quale essa è invocata, e non può fondarsi su un credito tuttora “sub judice” in un separato procedimento, restando esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale o di invocare la sospensione contemplata in via generale dagli artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c., attesa la prevalenza della disciplina speciale di cui all’art. 1243, comma 2, c.c.

Trattasi della sentenza n. 23225 del 15 novembre 2015 la cui motivazione si può leggere qui Cass Civ SU 23225-2016

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