Art 345, comma 3, cpc ante riforma

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 22602 del 7.11.2016 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, su cui sussiste contrasto, relativa al significato da attribuire alla nozione di prova “indispensabile”, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012.

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