Fino all’1.1.2010 nel calcolo della soglia usura non si computa la CMS: lo ribadisce la Cassazione.

usura2In questo sito avevamo dato conto ( v. https://www.studiodipietro.it/?p=1771 )  di una importante pronuncia della Prima Sezione Civile della Cassazione e cioé la sentenza n. 12965 pubblicata il 22 giugno 2016 che, prima sentenza della Cassazione Civile sul punto, ha aderito all’orientamento, già predominante nella giurisprudenza di merito, secondo cui fino all’1.1.2010 nei contratti bancari,  per la verifica del rispetto del tasso soglia – usura, nel calcolo del TEG non va considerata la CMS: in sostanza, l’applicazione del nuovo criterio “all inclusive”  (inclusivo anche della commissione di massimo scoperto) stabilito dall’art. 2 bis L. 2/2009 (di conversione del DL 185/2008), deve necessariamente decorrere dal 01.01.2010, sulla base delle ulteriori rilevazioni operate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, in virtù delle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 (le prime, appunto, inclusive della commissione di massimo scoperto) in ottemperanza alla citata norma del D.L. n. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009. Le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009 in materia di rilevazione del TEG, per il periodo transitorio dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 prevedono espressamente che “fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente  nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006” (rif. punto “D” delle suddette Istruzioni 2009). Tali Istruzioni prevedono altresì che: Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG  per la verifica del limite di cui al punto precedente: a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla Legge 2 del 2009…”.

Orbene la novità é data dal fatto che la Corte di Cassazione Civile ha ribadito questa linea interpretativa con la recentissima sentenza n. 22270/2016 pubblicata il 3.11.2016 la quale sia pure più succintamente ribadisce gli stessi concetti del precedente suindicato: da pag. 11 e seguenti si ribadisce il carattere innovativo della nuova disciplina della CMS di cui all’art. 2bis del DL 185/2008, introdotto in sede di conversione, anche perché nel calcolo del TEG bisogna seguire un criterio omogeneo a quello seguito nel calcolo del TEGM. La Corte fissa il seguente principio di diritto:

in tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall’art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ.,dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl’interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti come quello in esame, esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl’interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto”.

Clicca qui sotto per scaricare la sentenza (tratta dal sito della Cassazione)

Cass Civ 22270-2016

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