Archiviazione per particolare tenuità del fatto

E’ nulla l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto pronunciata ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., in luogo dei diversi motivi di merito indicati nella richiesta del p.m., senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1 bis, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sul punto.

E’ la massima fissata dalla Cassazione Penale Sezione Quinta nella sentenza n 36857 depositata il 5.9.2016 (udienza 7.7.2016); segue il link al sito della cassazione per leggere la motivazione

Cass. Pen. Sez V 36857 del 2016

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/archiviazione-per-particolare-tenuita-del-fatto/