Non rispetti la raccolta porta a porta dei rifiuti? È’ legittima la sanzione amministrativa

imageSimpatica sentenza della Cassazione Civile la N. 14251 del 12.7.2016.

Il caso è quello di un cittadino che si era vista applicata una sanzione amministrativa perché in un cassonetto presso il cimitero, dentro una busta di plastica, erano stati ritrovati documenti a lui riconducibili. Ciò dunque in violazione della normativa che disciplina la raccolta porta a porta dei rifiuti, visto che il soggetto abitava in tutt’altra zona della città.

Il ricorrente sostiene che non spetta a lui dimostrare perché la busta di plastica contente missive a lui indirizzate sia finita in un cassonetto lontano da casa sua, anche perché la responsabilità potrebbe essere dei soggetti implicati nel sistema di raccolta dei rifiuti.

La Corte respinge il ricorso ritenendo il cittadino responsabile in solido in quanto proprietario della cosa che servì o fu destinata per commettere la violazione ed in quanto tale soggetto nei cui confronti la L. 689/1981 applica una presunzione di colpa relativa, che implica che sia il contravvenzionato a dover dimostrare l’assenza di responsabilità.

Nel caso di specie, a fronte del dato certo della riconducibilita’ al ricorrente di documenti rinvenuti nella busta di plastica trovata presso il cimitero, in violazione della raccolta porta a porta, il ricorrente non ha dato prova che altri soggetti abbiano violato il sistema della raccolta porta a porta creando la situazione di fatto accertata dai Vigili Urbani.

Questo il passo più significativo della motivazione image

Qui il link per la motivazione sul sito della Suprema Corte Cass 14251 / 2016

 

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