CMS e tasso soglia usura ante 1.1.2010: la Cassazione mette la parola fine alle discussioni

saggio interessi legaliPer le aperture di credito fino alla data dell’1.1.2010 si era posto il problema se, nella verifica del superamento del tasso soglia usura, nel calcolo del TEG andasse computata anche la CMS. Discussioni non risoltesi a seguito del D.L. 185/2008 convertito con legge 2/2009, che all’art. 2 bis stabilisce che “……………….il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. A fronte di una giurisprudenza che, richiamando alcune sentenze della Cassazione penale, ha considerato tale norma come meramente interpretativa, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che per tutto il periodo antecedente alla disciplina di cui alla L. 2/2009 la CMS va esclusa nel calcolo del TEG (da ultimo Trib. Palermo 17.2.2016 n. 992 in expartecreditoris.it; Corte di Appello di Milano 12.01.2016 n. 52 in expartecreditoris.it; Trib. Modena 3.2.2016 n. 250 in Redazione Giuffré; Tribunale Rovigo dott.ssa P. Cossu 11.3.2015 in expartecreditoris.it; Tribunale Varese 10.4.2015 n. 194 in expartecreditoris.it; Tribunale di Lecco 7.8.2015 n. 602 in expartecreditoris.it).

La Corte di Cassazione Sezione Prima civile con sentenza  n. 12965 pubblicata il 22 giugno 2016 ha aderito all’orientamento predominante di cui sopra: in sostanza, l’applicazione del nuovo criterio “all inclusive”  (inclusivo anche della commissione di massimo scoperto), deve necessariamente decorrere dal 01.01.2010, sulla base delle ulteriori rilevazioni operate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, in virtù delle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 (le prime, appunto, inclusive della commissione di massimo scoperto) in ottemperanza alla citata norma del D.L. n. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009. Le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009 in materia di rilevazione del TEG, per il periodo transitorio dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 prevedono espressamente che “fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente  nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006” (rif. punto “D” delle suddette Istruzioni 2009). Tali Istruzioni prevedono altresì che: Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG  per la verifica del limite di cui al punto precedente: a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla Legge 2 del 2009…”.

Cliccando sul link che segue si può visionare il testo della sentenza n. 12965/2016 tratto  dal sito della Suprema Corte : Cass. Civ Sez I 22.6.2016 n. 12965

 

 

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