Rilievo officioso della nullità 

imageIl rilievo officioso della nullità contrattuale, da parte del giudice di legittimità, non attiene soltanto alle azioni di impugnativa negoziale, ma investe anche quella di risarcimento danni, per inadempimento contrattuale, proposta in via autonoma rispetto ad esse.
Lo sostiene la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza 12996 pubblicata il 23 giugno 2016 (cliccando qui si puo’ leggere la motivazione sul sito della Suprema Corte Cass 12996-2016 ).

Il caso è il seguente: un cliente si rivolge ad un odontotecnico che compie lavori che solo un odontoiatra avrebbe potuto svolgere. Il lavoro viene svolto male e l’odontotecnico viene citato per danni per inesatto inadempimento, senza che però sia chiesta la risoluzione del contratto. La Corte Suprema ritiene che la normativa di settore che preclude agli odontoiatri di lavorare sui pazienti implichi che le relative prestazioni siano affette da nullità e perciò respinge la domanda in quanto basata su un’azione contrattuale che parte dal presupposto della validità del contratto. La nullità del contratto viene rilevata per la prima volta dalla Cassazione, non essendo stata rilevata dai giudici dei precedenti gradi.

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