Prelazione agraria: il regime della denuntiatio.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n . 12883 del 22.06.2016 ha statuito che il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 c.c. e la “denuntiatio” non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l’accettazione della proposta.
A questo link si può leggere la motivazione presente sul sito della Corte Cass Civ 12883 del 2016
Nel caso di specie la proprietaria aveva inviato al confinante avente diritto di prelazione un preliminare il 22.11.2003, poi il 20.12.2003 comunico’ con telegramma che il preliminare con il terzo era stato risolto e che non voleva più vendere. Nel frattempo l’avente diritto alla prelazione con lettera spedita il 18.12.2003, ma pervenuta solo il 27.12.2003, aveva dichiarato di voler comprare il terreno. Difronte al rifiuto della proprietaria il confinante la cita per ottenere sentenza ex art 2932 c.c.: solo in Cassazione riesce a spuntarla perché la corte ritiene che il termine di 30 gg. concesso al prelazionario non può essere interrotto e durante lo stesso e’ inefficace la revoca della denuntiatio.
diprob
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