Nullità capo imputazione: va dichiarata senza sollecitare una modifica.

img_1248La Sesta Sezione penale con sentenza 23832 del 12.5.2016 pubblicata l’8.6.2016 ha affermato che in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità prevista dall’art. 429, comma 2, cod. pen., senza previamente sollecitare il pubblico ministero ad integrare o precisare la contestazione.
Cliccando sul link si può leggere la motivazione presente sul sito della Cassazione Cass Pen 23832-2016

La Corte da atto di precedenti in senso contrario che dichiara di non condividere; segnala peró che molti di questi precedenti fanno erronea applicazione dei principi sanciti dalle S.U. nella sentenza Battistelli 5307 del 23.12.2007 depositata l’1.2.2008. Tale ultima pronuncia aveva ritenuto che il GUP prima di dichiarare la nullità del capo di imputazione avrebbe dovuto invitare il PM a precisare o modificare lo stesso: secondo Cass 23832/2016 il principio non vale per il giudice del dibattimento data la diversità del procedimento e ciò si ricaverebbe da una attenta lettura della citata SU Battistella.

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