Ai pubblici dipendenti si applica il vecchio art. 18 Stat. lav.

imageAi rapporti di pubblico impiego contrattualizzato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non si applicano le modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 (cd. legge Fornero) all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sicché la tutela del dipendente pubblico nel caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore di tali modifiche resta quella prevista dall’art. 18 dello Statuto nel testo precedente alla riforma.

Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza 11868 del 9.6.2016 di cui si può leggere la motivazione sul sito della Suprema Corte cliccando sul link che segue

 Cass 11868 del 2016

 

 

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